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Covid e fake news: in risposta al video di Vittorio Sgarbi del 12 gennaio 2022

Covid e fake news: in risposta al video di Vittorio Sgarbi del 12 gennaio 2022
La smentita della fonte e l’inconsistenza delle argomentazioni spese a favore dell’illegittimità dell’obbligo vaccinale.
In data 12 gennaio 2022 Vittorio Sgarbi pubblicava sulla propria pagina Facebook (lo trovate cercando nella sua pagina, scorrete fino al giorno 12 gennaio) un video nel quale riproduceva un file audio a sostegno della tesi della illegittimità dell’obbligo vaccinale.
La voce che si ode nell'incipit del video dovrebbe essere quella di un ex magistrato, il quale dichiara: “In questo Paese tutti ignorano il diritto. Dire o ti vaccini o ti licenzio è reato di estorsione all’art. 629 del Codice Penale”. A ciò, poi, segue la citazione di altre fonti che evidenzierebbero l’illegalità del suddetto obbligo, cioè una sentenza della Corte Costituzionale, il Codice di Norimberga, la Convenzione di Oviedo, l’art. 32 della Costituzione e una sentenza del Tribunale di Roma.

A seguito della larga diffusione che tale contenuto ha avuto in ambienti “no vax”, pare opportuno fare chiarezza sul tema della legittimità dell’obbligo vaccinale, lasciando da parte facili suggestioni e affrontando dal punto di vista esclusivamente giuridico ognuno dei punti citati nel video.

Innanzitutto, verificando la provenienza delle informazioni citate nel video, si può facilmente apprendere che il magistrato citato (Dott. Deidda) ha nettamente smentito la paternità di quelle dichiarazioni, definendole chiaramente come “banalità”, “sciocchezze” e “stupidaggini giuridiche”.

Circa poi la riconduzione all’art. 629 c.p. della frase d’effetto “o ti vaccini o ti licenzio”, contenuta in questo misterioso audio, se ne deve segnalare l’erroneità. Ciò, in particolare, si afferma alla luce non solo dell’insussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di estorsione ma anche della non previsione del licenziamento come conseguenza della violazione dell’obbligo vaccinale, essendo sempre garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Anche con riguardo alla sentenza della Consulta citata (Corte Cost. n. 308/1990) è sufficiente una semplice lettura estesa del provvedimento per rendersi conto che non esiste il minimo riscontro. Tale pronuncia, infatti, riguarda la questione di legittimità costituzionale sollevata su una legge della Regione Liguria recante "utilizzazione dell'elenco del personale Galliera ai fini della composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi presso le Unità sanitarie locali".
Le frasi citate nell’audio – dalle quali si dovrebbe desumere l’illegittimità dell’obbligo vaccinale – non compaiono mai nel testo di questa sentenza, che riguarda tutt’altro.

Quanto, ancora, al riferimento al processo di Norimberga, il riferimento non sembra per nulla pertinente in quanto:
  1. i principi elaborati dai giudici americani nel processo del 1947 non hanno alcuna valenza normativa in nessun ordinamento;
  2. quei principi – il primo dei quali effettivamente richiede il consenso volontario dei soggetti per i procedimenti sperimentali – riguardavano la fattispecie del tutto diversa delle sperimentazioni effettuate dai nazisti nei campi di concentramento;
  3. l’asserita “sperimentalità” dei vaccini anti-Covid è già stata comunque espressamente esclusa con sentenza n. 7045/2021 dal Consiglio di Stato, che – sulla scorta di approfondite argomentazioni – ha sottolineato la correttezza del processo di approvazione del siero, la non sperimentalità e la legittimità dell’obbligo per i sanitari.
Con riferimento, poi, alla Convenzione di Oviedo, firmata il 4 aprile 1997, essa prevede effettivamente che «un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato» (art. 5).
In ciò la Convenzione non pare il contrasto con i dettami dell’art. 32 Cost., che rappresenta il dato di riferimento nel nostro ordinamento.
E tale norma senz’altro attribuisce rango costituzionale al diritto all’autodeterminazione, ma specifica anche
  • che la salute è tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e anche della collettività;
  • che i singoli possono essere obbligati a un determinato trattamento sanitario per disposizione legge.
È assai nota, d’altronde, la giurisprudenza della nostra Consulta – opportunamente ignorata dal misterioso audio – che riconosce la legittimità degli obblighi vaccinali (da ultimo si veda Corte Cost n. 5/2018, secondo cui “la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell’affermare che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017), nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l’interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura (ex multis, sentenza n. 258 del 1994)” e ancora “in particolare, questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)”.

Anche la sentenza della Corte EDU Vavricka e altri c. Repubblica Ceca del 2021, peraltro, trae sostanzialmente le medesime conclusioni: al pari della nostra Consulta, infatti, i Giudici di Strasburgo concludono per la legittimità dell’obbligo vaccinale ove proporzionale al fine della protezione della sanità pubblica, ferma la previsione del diritto all’indennizzo in caso di danni.

E tale diritto è previsto in Italia da circa trent’anni. È una c.d. fake news, infatti, quella per cui non esiste il diritto ad alcun indennizzo. Basti infatti considerare a riguardo:
  • che la L. del 25 febbraio 1992, n. 210 prevede espressamente – con riferimento alle vaccinazioni obbligatorie – che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”;
  • che la Corte Costituzionale n. 118/2020 ha esteso il diritto all’indennizzo anche al caso dei danni derivanti da vaccinazione non obbligatoria ma solo raccomandata.
Infine, nella misteriosa registrazione si cita l’ordinanza Trib. Roma, Sez. VI, n. 45986/2020 del 16 dicembre 2020, il cui estensore – senza sollevare questione di costituzionalità – ha effettivamente ritenuto illegittimi in motivazione i c.d. DPCM Covid (che, comunque, nulla centrano con l’obbligo vaccinale e con il diritto all’autodeterminazione sanitaria, temi su cui sembrava vertere l’intero audio).
In ogni caso, anche sulla legittimità di quei DPCM la nostra Consulta si è già espressa con sentenza n. 198/2021, rilevando che i Decreti-legge non hanno conferito al Presidente del Consiglio dei Ministri una funzione legislativa in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., né tantomeno poteri straordinari da stato di guerra in violazione dell’art. 78 Cost., ma hanno ad esso attribuito unicamente il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati.


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