La voce che si ode nell'incipit del video dovrebbe essere quella di un ex magistrato, il quale dichiara: “In questo Paese tutti ignorano il diritto. Dire o ti vaccini o ti licenzio è reato di estorsione all’art. 629 del Codice Penale”. A ciò, poi, segue la citazione di altre fonti che evidenzierebbero l’illegalità del suddetto obbligo, cioè una sentenza della Corte Costituzionale, il Codice di Norimberga, la Convenzione di Oviedo, l’art. 32 della Costituzione e una sentenza del Tribunale di Roma.
A seguito della larga diffusione che tale contenuto ha avuto in ambienti “no vax”, pare opportuno fare chiarezza sul tema della legittimità dell’obbligo vaccinale, lasciando da parte facili suggestioni e affrontando dal punto di vista esclusivamente giuridico ognuno dei punti citati nel video.
Innanzitutto, verificando la provenienza delle informazioni citate nel video, si può facilmente apprendere che il magistrato citato (Dott. Deidda) ha nettamente smentito la paternità di quelle dichiarazioni, definendole chiaramente come “banalità”, “sciocchezze” e “stupidaggini giuridiche”.
Circa poi la riconduzione all’art. 629 c.p. della frase d’effetto “o ti vaccini o ti licenzio”, contenuta in questo misterioso audio, se ne deve segnalare l’erroneità. Ciò, in particolare, si afferma alla luce non solo dell’insussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di estorsione ma anche della non previsione del licenziamento come conseguenza della violazione dell’obbligo vaccinale, essendo sempre garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Anche con riguardo alla sentenza della Consulta citata (Corte Cost. n. 308/1990) è sufficiente una semplice lettura estesa del provvedimento per rendersi conto che non esiste il minimo riscontro. Tale pronuncia, infatti, riguarda la questione di legittimità costituzionale sollevata su una legge della Regione Liguria recante "utilizzazione dell'elenco del personale Galliera ai fini della composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi presso le Unità sanitarie locali".
Le frasi citate nell’audio – dalle quali si dovrebbe desumere l’illegittimità dell’obbligo vaccinale – non compaiono mai nel testo di questa sentenza, che riguarda tutt’altro.
Quanto, ancora, al riferimento al processo di Norimberga, il riferimento non sembra per nulla pertinente in quanto:
- i principi elaborati dai giudici americani nel processo del 1947 non hanno alcuna valenza normativa in nessun ordinamento;
- quei principi – il primo dei quali effettivamente richiede il consenso volontario dei soggetti per i procedimenti sperimentali – riguardavano la fattispecie del tutto diversa delle sperimentazioni effettuate dai nazisti nei campi di concentramento;
- l’asserita “sperimentalità” dei vaccini anti-Covid è già stata comunque espressamente esclusa con sentenza n. 7045/2021 dal Consiglio di Stato, che – sulla scorta di approfondite argomentazioni – ha sottolineato la correttezza del processo di approvazione del siero, la non sperimentalità e la legittimità dell’obbligo per i sanitari.
In ciò la Convenzione non pare il contrasto con i dettami dell’art. 32 Cost., che rappresenta il dato di riferimento nel nostro ordinamento.
E tale norma senz’altro attribuisce rango costituzionale al diritto all’autodeterminazione, ma specifica anche
- che la salute è tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e anche della collettività;
- che i singoli possono essere obbligati a un determinato trattamento sanitario per disposizione legge.
Anche la sentenza della Corte EDU Vavricka e altri c. Repubblica Ceca del 2021, peraltro, trae sostanzialmente le medesime conclusioni: al pari della nostra Consulta, infatti, i Giudici di Strasburgo concludono per la legittimità dell’obbligo vaccinale ove proporzionale al fine della protezione della sanità pubblica, ferma la previsione del diritto all’indennizzo in caso di danni.
E tale diritto è previsto in Italia da circa trent’anni. È una c.d. fake news, infatti, quella per cui non esiste il diritto ad alcun indennizzo. Basti infatti considerare a riguardo:
- che la L. del 25 febbraio 1992, n. 210 prevede espressamente – con riferimento alle vaccinazioni obbligatorie – che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”;
- che la Corte Costituzionale n. 118/2020 ha esteso il diritto all’indennizzo anche al caso dei danni derivanti da vaccinazione non obbligatoria ma solo raccomandata.
In ogni caso, anche sulla legittimità di quei DPCM la nostra Consulta si è già espressa con sentenza n. 198/2021, rilevando che i Decreti-legge non hanno conferito al Presidente del Consiglio dei Ministri una funzione legislativa in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., né tantomeno poteri straordinari da stato di guerra in violazione dell’art. 78 Cost., ma hanno ad esso attribuito unicamente il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati.