La Corte costituzionale si è recentemente trovata a giudicare la legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, che prevede la possibilità di corrispondere un “indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati” (sentenza n. 268 del 14 dicembre 2017).
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte d’appello di Milano, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto la stessa aveva ritenuto che la norma fosse illegittima nella parte in cui non prevedeva che il diritto all’indennizzo spettasse “anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antinfluenzale”.
Secondo la Corte d’appello, infatti, “in caso di menomazione permanente dell’integrità psico-fisica derivante dalla vaccinazione raccomandata antinfluenzale”, il mancato riconoscimento dell’indennizzo determinerebbe la violazione delle succitate disposizioni costituzionali, risultando lesi:
a) “il diritto-dovere di solidarietà”, in quanto il danneggiato “sarebbe costretto a sopportare le gravi conseguenze negative derivanti da un trattamento sanitario, raccomandato non solo a tutela della sua salute individuale, ma anche di quella collettiva”;
b) “il principio di uguaglianza”, in quanto vi sarebbe un’irragionevole disparità di trattamento “tra coloro che si sono sottoposti a vaccinazione in osservanza di un obbligo giuridico e coloro che, invece, a tale vaccinazione si sono determinati aderendo alle raccomandazioni delle autorità sanitarie”.
Ebbene, la Corte costituzionale, nel decidere sulla questione, evidenziava che l’obiettivo essenziale della vaccinazione antinfluenzale è quello “di garantire e tutelare la salute (anche) collettiva attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale”.
In questa prospettiva, dunque, secondo la Corte, “non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione”, in quanto “l’obbligatorietà del trattamento vaccinale è semplicemente uno degli strumenti a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione”.
Quanto all’indennizzo, inoltre, la Corte precisava che “la ragione determinante del diritto all’indennizzo (…) non deriva dall’essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio, in quanto tale”, bensì dalle “esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell’interesse della collettività”.
Di conseguenza, la Corte costituzionale aderiva a quanto rilevato dalla Corte d’appello di Milano, ritenendo che “la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.”.
Alla luce di tali considerazione, la Corte costituzionale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Corte d’appello di Milano dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 “nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione antinfluenzale”.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede l'indennizzo in favore del danneggiato dal vaccino antinfluenzale facoltativo.