In questo caso, puoi comunque prenderti da solo le ferie ed assentarti da lavoro oppure è necessario un accordo con il datore di lavoro?
Partiamo da una premessa. Secondo l’art. 36 Cost., i lavoratori hanno diritto alle ferie: cioè, è un diritto fondamentale dei lavoratori godere di un periodo di riposo retribuito per recuperare le forze psicofisiche spese sul lavoro.
Dato che è necessario per la tutela della salute del lavoratore (art. 32 Cost.), il lavoratore non può rinunciare alle ferie e il datore non può negarle.
Però, se questo è vero, è anche vero che l’art. 2109 c.c. precisa che il periodo di ferie va stabilito dal datore, tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
Di conseguenza, il datore di lavoro deve necessariamente autorizzare le ferie richieste.
L’art. 10 del d.lgs. 66 del 2003 prevede il diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite di almeno quattro settimane: cioè, 26 giorni se la settimana lavorativa è di 6 giorni oppure 22 giorni se si lavora 6 giorni a settimana.
Salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato, la legge precisa che il datore debba garantire la fruizione del periodo di 2 settimane di ferie nell’anno di maturazione e che il restante periodo di ferie sia goduto nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
Nella pratica, il periodo di ferie va concordato: il lavoratore richiede di godere delle ferie in un certo periodo e il datore decide se autorizzare o meno.
Se il datore non autorizza, deve giustificare il proprio rifiuto: infatti, sarebbe illegittimo il rifiuto ingiustificato o motivato da ragioni pretestuose.
Il problema nasce quando il lavoratore chiede le ferie e il datore non risponde.
In materia di autorizzazione alle ferie, la legge non prevede il silenzio-assenso.
Anzi, la giurisprudenza ha sottolineato come il silenzio sia un comportamento equivoco: cioè, lo si può intendere sia come un assenso, sia come un rifiuto alla richiesta. In quanto tale, si tratta di una condotta che è contraria ai principi generali di correttezza e buona fede su cui si deve basare il rapporto di lavoro.
Pertanto, se il datore non vuole autorizzare le ferie al lavoratore, dovrà espressamente rifiutarle. Infatti, la legge non consente al lavoratore di andare in ferie quando vuole.
Bisogna anche sapere che, se non fruisci delle ferie nei modi appena visti (di regola, due settimane entro l’anno di maturazione e le ulteriori due settimane entro 18 mesi), il datore va incontro ad una sanzione amministrativa che va da 100 a 600 euro per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione. Addirittura, se la violazione riguarda più di cinque lavoratori o se si è verificata per almeno due anni, la sanzione va da 400 a 1.500 euro. Ancora, se la violazione riguarda più di dieci dipendenti o si è verificata per almeno quattro anni, la sanzione va da un minimo di 800 ad un massimo di 4.500 euro.
Peraltro, trattandosi di un diritto irrinunciabile, il lavoratore non ha la possibilità di monetizzare le ferie non godute: cioè, non può trasformare le ferie in una somma di denaro. Tale possibilità c’è solo in relazione ai giorni di ferie concessi oltre il minimo delle quattro settimane all’anno, come previsto per legge.