Il titolo III della Costituzione disciplina in generale i
rapporti economici e contiene le disposizioni fondamentali in materia di rapporti di
lavoro e di regime giuridico della
proprietà.
L'affermazione dello
Stato sociale ed il riconoscimento dei suoi principi va integrata e resa compatibile con la logica dell'economia di mercato proclamata dal costituente.
L'articolo in esame tutela più nello specifico il
principio della sicurezza sociale. In base ad esso l'autorità statale deve salvaguardare la dignità umana nelle situazioni di bisogna, garantendo a tutti i cittadini i mezzi minimi per vivere, tutelando la salute e rimuovendo tutti quegli ostacoli economici e sociali che impediscono lo sviluppo della persona e la sua effettiva partecipazione alla vita pubblica.
Lo Stato si fa infatti carico in prima persona dell'
assistenza sociale, ossia quelle misure che servono a garantire un adeguato tenore di vita anche a chi è titolare di un reddito inferiore ad una certa soglia e non può procurarsi altre entrate (ad esempio perchè invalido di guerra o inabile al lavoro per malattia). Queste misure si sostanziano, tra gli altri, in corresponsione di pensioni di invalidità e guerra o in agevolazioni per la fruizione di servizi. Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'
Unione Europea si occupa di "
sicurezza sociale e assistenza sociale" all'art. 34.
Il
secondo comma si occupa della previdenza sociale che, a differenza dell'assistenza di cui al primo comma, concerne i soli lavoratori. Essa si sostanzia in prestazioni economiche e sanitarie per tutelare, oltre che dai rischi lavorativi di infortuni, invalidità ecc., da eventi naturali quali la vecchiaia. Si tratta di una previdenza sociale obbligatoria, che grava in parte sullo Stato ed in parte sui datori di lavoro, salvo che i lavoratori scelgano di integrare queste misure con forme private di tutela.
Lo scopo della previdenza sociale è quello di consentire al soggetto una vita dignitosa. Nel tempo, peraltro, si sono susseguite numerose disposizioni di legge volte a limitare o condizionare il diritto a queste forme di tutela e tali interventi sono stati ritenuti legittimi per la necessità di contemperare questo diritto con le risorse finanziarie disponibili.
Per quanto concerne i
minorati e gli
inabili, la particolare situazione di svantaggio in cui si trovano comporta che ad essi è costituzionalmente attribuito il diritto all'avviamento professionale. In esecuzione di ciò il legislatore ha emanato la l. 23 marzo 1999, n. 68, attuata con D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 con i quali, in particolare, ha stabilito che ogni
datore di lavoro è tenuto ad assumere lavoratori affetti da disabilità (in misura variabile a seconda dei
dipendenti che l'
azienda impiega).
A livello comunitario l'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea disciplina l'inserimento dei disabili, oltre che nel mondo del lavoro, nella società e nella vita comunitaria.