In un’ottica di tutela della salute del lavoratore (art. 32 Cost.), la funzione delle ferie è quella di permettere al dipendente di recuperare le energie psicofisiche spese sul lavoro. Proprio per questo, il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile: il lavoratore non può rinunciare al riposo, né il datore può negarlo.
Nello specifico, l’art. 10 d.lgs. n. 66/2003 stabilisce il diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite. Salvo diversa previsione del contratto collettivo nazionale applicato, la legge individua un periodo annuale di ferie di almeno quattro settimane così suddiviso:
- due settimane, nel corso dell’anno di maturazione delle ferie. Se il lavoratore lo richiede, tale periodo può essere goduto in modo continuativo (però, la richiesta deve essere tempestiva poiché il datore deve poter organizzare l’attività);
- le restanti due settimane, da usare anche in modo frazionato entro 18 mesi successivi all’anno di maturazione delle ferie.
Secondo l’art. 2109 c.c., in mancanza di disciplina contrattuale, è il datore che stabilisce il piano delle ferie, tenendo conto sia delle esigenze economico-produttive dell’azienda, sia dei bisogni dei dipendenti. Di conseguenza, il lavoratore non può decidere a proprio piacimento il periodo di ferie, ma è tenuto a concordare i giorni con il datore di lavoro.
Però, cosa succede se il dipendente rifiuta di godere delle ferie o se decide di non accettare il calendario delle ferie programmato dal datore? In questo caso, il datore può imporre le ferie al dipendente?
La risposta è sì, ma solo come ultima soluzione. Infatti, come prima mossa, il datore deve sollecitare il lavoratore ad usufruire delle ferie entro un periodo di tempo prestabilito.
Tuttavia, se il dipendente continua a rifiutarsi di andare in ferie anche dopo l’invito dell’azienda a fruire del riposo, allora il datore può imporre un periodo di ferie forzate al lavoratore.
Questo perché il datore deve evitare di incorrere nelle sanzioni stabilite in materia di ferie. Infatti, in caso di mancato godimento del periodo feriale come previsto dalla legge (di norma, due settimane nell’anno di maturazione e due settimane nei 18 mesi successivi), il datore di lavoro può andare incontro a sanzione amministrativa che va da 120 a 720 euro. Nel caso di violazione riferita a più di cinque lavoratori o nel caso in cui la violazione si sia verificata in almeno tre periodi di riferimento, la sanzione pecuniaria aumenta da 480 a 1.800 euro. Addirittura, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o se si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione passa da 960 a 5.400 euro (e non ne è ammesso il pagamento in misura ridotta).
Inoltre, se il datore è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per le stesse violazioni nei tre anni precedenti, la sanzione aumenta ancora.
C’è da dire che, nella prassi, nella maggior parte dei casi, per evitare situazioni del genere, la collazione dei giorni di riposo viene fissata con accordi tra datore e lavoratori.