AUTORE:
Rosaria Di Fiore
ANNO ACCADEMICO: 2019
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Napoli - Federico II
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il tema del trattamento sanitario obbligatorio e la sua correlazione col diritto alla salute sono questioni tradizionali della ricerca costituzionale, sia nell’ordinamento positivo italiano che negli altri Stati.
Gli Stati, infatti, hanno optato per soluzioni differenti, oscillando tra imposizioni legislative e atteggiamenti di moral suation; talvolta, poi, negli stessi ordinamenti giuridici, si sono succeduti atteggiamenti e decisioni diverse.
Da ultimo, infine, si è aperto uno scontro - che appare ancora non completamente risolto - sulla previsione dell’obbligatorietà dei vaccini. La polemica tra i sostenitori della obbligatorietà dei vaccini (essi sostengono i vantaggi dei vaccini rispetto alla tutela della salute dell’individuo e della collettività) e i movimenti no-vax (questi ultimi hanno preso piede in diversi Stati, riuscendo a far ridimensionare l’obbligo dei vaccini), infatti, è un dibattito tutt’ora in corso negli ordinamenti giuridici e nella società civile.
Dal punto di vista giuridico, quindi, e segnatamente dal punto di vista della rilevanza costituzionale, lo scontro, o meglio la necessità di bilanciare contrapposti interessi, vede emergere due aspetti. Il primo è quello della salute come diritto fondamentale del singolo caratterizzato dalla volontarietà e dall’autodeterminazione che il soggetto ha nel decidere sulla propria salute e sugli interventi sanitari a cui vuole sottoporsi. Altro aspetto è quello della salute come interesse della collettività, correlato ai doveri di solidarietà sociale e di uguaglianza imposti a tutta la collettività e alle istituzioni, connesso intimamente all’aspetto sociale dell’art. 32 Cost..
Il terreno di conflitto più fertile tra questi due interessi costituzionalmente protetti è costituito proprio dai trattamenti sanitari obbligatori. Infatti, la Costituzione italiana, all’art. 32, nel prevedere la possibilità che possano essere inflitti dei trattamenti sanitari obbligatori, stabilisce limiti stringenti e soprattutto li configura come un’eccezione alla regola della volontarietà. Proprio nella forma lessicale riscontrabile nell’art. 32, si evince quanto il trattamento sanitario obbligatorio costituisca, per l’appunto, un’eccezione. L’art. 32, infatti, stabilisce che “nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori se non...”, utilizzando quindi la tecnica dell’affermazione negativa e poi dell’eccezione. L’eccezione, poi, trova dei limiti al trattamento sanitario obbligatorio, e cioè la riserva di legge e la dignità della persona umana. Questi limiti incanalano il legislatore ordinario nella predisposizione di casi nei quali il trattamento sanitario obbligatorio si rende necessario.
Si è detto come questi casi siano, per così dire, conflittuali e quello dei vaccini è il più recente, ed è ancora vivo, non solo nel dibattito etico e sociale, ma anche nel dibattito giuridico.
Gli Stati, infatti, hanno optato per soluzioni differenti, oscillando tra imposizioni legislative e atteggiamenti di moral suation; talvolta, poi, negli stessi ordinamenti giuridici, si sono succeduti atteggiamenti e decisioni diverse.
Da ultimo, infine, si è aperto uno scontro - che appare ancora non completamente risolto - sulla previsione dell’obbligatorietà dei vaccini. La polemica tra i sostenitori della obbligatorietà dei vaccini (essi sostengono i vantaggi dei vaccini rispetto alla tutela della salute dell’individuo e della collettività) e i movimenti no-vax (questi ultimi hanno preso piede in diversi Stati, riuscendo a far ridimensionare l’obbligo dei vaccini), infatti, è un dibattito tutt’ora in corso negli ordinamenti giuridici e nella società civile.
Dal punto di vista giuridico, quindi, e segnatamente dal punto di vista della rilevanza costituzionale, lo scontro, o meglio la necessità di bilanciare contrapposti interessi, vede emergere due aspetti. Il primo è quello della salute come diritto fondamentale del singolo caratterizzato dalla volontarietà e dall’autodeterminazione che il soggetto ha nel decidere sulla propria salute e sugli interventi sanitari a cui vuole sottoporsi. Altro aspetto è quello della salute come interesse della collettività, correlato ai doveri di solidarietà sociale e di uguaglianza imposti a tutta la collettività e alle istituzioni, connesso intimamente all’aspetto sociale dell’art. 32 Cost..
Il terreno di conflitto più fertile tra questi due interessi costituzionalmente protetti è costituito proprio dai trattamenti sanitari obbligatori. Infatti, la Costituzione italiana, all’art. 32, nel prevedere la possibilità che possano essere inflitti dei trattamenti sanitari obbligatori, stabilisce limiti stringenti e soprattutto li configura come un’eccezione alla regola della volontarietà. Proprio nella forma lessicale riscontrabile nell’art. 32, si evince quanto il trattamento sanitario obbligatorio costituisca, per l’appunto, un’eccezione. L’art. 32, infatti, stabilisce che “nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori se non...”, utilizzando quindi la tecnica dell’affermazione negativa e poi dell’eccezione. L’eccezione, poi, trova dei limiti al trattamento sanitario obbligatorio, e cioè la riserva di legge e la dignità della persona umana. Questi limiti incanalano il legislatore ordinario nella predisposizione di casi nei quali il trattamento sanitario obbligatorio si rende necessario.
Si è detto come questi casi siano, per così dire, conflittuali e quello dei vaccini è il più recente, ed è ancora vivo, non solo nel dibattito etico e sociale, ma anche nel dibattito giuridico.