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Rumore autostradale e barriere antirumore

Rumore autostradale e barriere antirumore
Abitazioni nei pressi dell'autostrada: la società Autostrade è tenuta a installare le barriere antirumore se le immissioni superano la normale tollerabilità.

Se la nostra casa si trova nei pressi di un’autostrada, abbiamo diritto a che vengono installati degli appositi pannelli antirumore?
Secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14180 del 12 luglio 2016, sembrerebbe di sì.

Nel caso esaminato dalla Corte, due coniugi proprietari di un immobile sito vicino ad un’autostrada, avevano ottenuto nei confronti della società Autostrade, ex art. 700 cpc, un provvedimento che imponeva alla medesima l’installazione di una barriera antirumore.

I coniugi, dunque, agivano, successivamente, in giudizio, al fine di imporre alla società medesima l’installazione della barriera e per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

In primo grado, il Tribunale, “ritenute esistenti le immissioni rumorose oltre la soglia di normale tollerabilità”, confermava il provvedimento ottenuto in via cautelare, e ordinava “in via definitiva alla convenuta di provvedere alla realizzazione della barriera”.

Tale pronuncia veniva confermata in secondo grado, con la conseguenza che la società Autostrade decideva di ricorrere in Cassazione.

Secondo la società ricorrente, infatti, la Corte d’Appello non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 844 codice civile, dettato in materia di immissioni, dal momento che la medesima non avrebbe considerato la “la necessità di contemperamento della disciplina sulle immissioni con le esigenze della produzione”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dalla ricorrente, rigettando il relativo ricorso.

Osserva la Cassazione, infatti, come il giudice di secondo grado abbia, correttamente, ritenuto “pretestuoso”, il “richiamo alle esigenze della produzione”, osservando che “che il comportamento della società convenuta dovevasi considerare illecito perché protratto per anni nel superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni acustiche”.

Secondo la Cassazione, dunque, “in una simile condizione di accertato superamento dei limiti di tollerabilità del livello di inquinamento acustico, eccepire il contemperamento delle esigenze della produzione ex art. 844, 2 comma, cod. civ. non è rilevante”, dal momento che tale disposizione “detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue”.

In altri termini, secondo la Corte, il richiamo all’art. 844 codice civile non era adeguato nel caso di specie, trattandosi di una disposizione che è stata dettata con riferimento ai rapporti di vicinato.

Peraltro, secondo la Cassazione, lo stesso art. 844 codice civile “non esclude l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi sempre prevalente, come detto, il soddisfacimento dell’interesse a una normale qualità della vita rispetto a qualsivoglia esigenza della produzione”.

Nel caso di specie, infatti, la Cassazione ricorda come trovi applicazione, altresì, la norma costituzione che tutela il diritto alla salute (art. 32 Costituzione), la quale era stato posta “al fondo della domanda e della conseguente sentenza”.

Peraltro, secondo la Cassazione, “spetta pur sempre al giudice del merito accertare in concreto se le immissioni abbiano superato l’ambito della normale tollerabilità” e, in questo caso, la Corte d’Appello aveva, appunto, accertato che le immissioni in questione superavano tale soglia, sottolineando, inoltre, che tale circostanza non era, nemmeno mai stata negata dalla società stessa.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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