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Reazione avversa al vaccino: è possibile ottenere l’indennizzo?

Sanità - -
Reazione avversa al vaccino: è possibile ottenere l’indennizzo?
Lo Stato è tenuto ad indennizzare chiunque subisca e dimostri un danno alla salute in conseguenza dell’inoculazione, anche se non obbligatoria.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 118 del 26 maggio 2020, ha operato delle importantissime precisazioni in merito all’obbligo di indennizzo gravante in capo allo Stato per il caso di danni da reazioni indesiderate ad un vaccino somministrato, affermando che esso sussiste sempre a prescindere dall’obbligatorietà o meno dell’inoculazione e dalla sottoscrizione del consenso informato da parte del paziente.

La Consulta, nello specifico, è giunta a pronunciarsi in tal modo a seguito della questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di Cassazione con riferimento all’art. 1 L. n. 210 del 1992, nella parte in cui essa non prevedeva un indennizzo in favore di chi avesse riportato lesioni o infermità, fonte di una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’Epatite A. L’esclusione dell’indennizzo si collegava, in particolare, al carattere non obbligatorio ma solo raccomandato di tale vaccinazione.
Così investita della questione, la Corte Costituzionale ha allora rilevato l’illegittimità di tale norma alla luce della violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.

Al cuore della pronuncia, che riconosce dunque sempre il diritto all’indennizzo in caso di un danno da reazione avversa al vaccino, si trova una pregevole riflessione relativa al “patto di solidarietà tra individuo e collettività” sotteso ad ogni campagna vaccinale.
Per la Consulta, infatti, in siffatte evenienze è naturale che i cittadini, in virtù di un dovere di solidarietà, si affidino a quanto non solo imposto ma anche meramente consigliato dalle autorità sanitarie compiendo scelte che giovano alla collettività tutta.
Per tale ragione, dunque, è opportuno che proprio sulla collettività, che da tali scelte ha tratto complessivamente vantaggio, sia traslato il peso economico delle conseguenze dannose per l’integrità psicofisica causate al cittadino dall’inoculazione.
Distinguere tra coloro che risultino affetti da lesioni o infermità provocate da vaccinazione obbligatoria e coloro che manifestano le medesime patologie a seguito di una vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata dalle autorità sanitarie, pertanto, sarebbe contrario ai principi costituzionali della solidarietà, dell’uguaglianza e della tutela del diritto alla salute. Nell’ottica della tutela della salute collettiva, infatti, “non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione: l’obbligatorietà del trattamento vaccinale è semplicemente uno degli strumenti a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione”.

Ciò chiarito, è estremamente importante precisare – come del resto fa la Consulta – che:
  • il fatto che si riconosca il diritto all’indennizzo non deriva da una valutazione negativa sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vaccini;
  • la previsione dell’indennizzo rende anzi più serio il programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali.
Conclusivamente può rilevarsi come le considerazioni sopra esposte appaiano oggi, nel vivo della campagna vaccinale volta al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, più che mai attuali.


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