(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del delitto di cui all'art. 612 c.p. minaccia č ogni mezzo valevole a limitare la libertą psichica di alcuno ed č costituita, quindi, da una manifestazione esterna che, a fine intimidatorio, rappresenta in qualsiasi forma al soggetto passivo il pericolo di un male ingiusto, cioč contra ius, che in un futuro pił o meno prossimo possa essergli cagionato dal colpevole o da altri per lui nella persona o nel patrimonio.