(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen. - reato di pericolo - č necessario che la minaccia - da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto - sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto.