Pensa a quel vicino di casa che lascia la sua auto nel cortile, in modo tale da non permetterti di parcheggiare correttamente il tuo veicolo.
A cosa vai incontro se inizi a minacciare di danneggiarla? E se – invece che minacciarlo – danneggi la sua macchina bucando una ruota, commetti un reato?
La risposta non è così scontata e, forse, potrebbe sembrarti paradossale. Cerchiamo di capire cosa dice la legge.
Il codice penale (art. 612) punisce chi minaccia ad altri un ingiusto danno.
La minaccia consiste nel prospettare ad una persona un male ingiusto, la cui verificazione dipende dalla volontà del soggetto agente (ossia, di colui che minaccia).
Per ciò che riguarda le modalità, la minaccia può essere realizzata con parole, con gesti o, addirittura, con atteggiamenti psichici.
Inoltre, come sottolineato anche dalla Cassazione, la minaccia deve essere seria: cioè deve essere realizzabile e, quindi, deve consistere nella prospettazione credibile di un male ingiusto per la vittima (come può essere, appunto, prospettare la bucatura di uno degli pneumatici dell’auto).
Inoltre, per quanto riguarda il danno ingiusto (o, meglio, il male ingiusto), esso consiste nella lesione o messa in pericolo di un bene tutelato. D’altronde, la Suprema Corte ha evidenziato che la prospettazione del danneggiamento di un’auto mal parcheggiata costituisce un danno ingiusto.
Dunque, la minaccia configura sempre un reato.
Però le cose cambiano se decidi di passare direttamente all’azione e buchi una ruota dell’auto del tuo vicino.
In questo caso, il danneggiamento del veicolo configura un reato?
Al contrario della minaccia, il danneggiamento non è sempre reato. Infatti, la figura di reato del danneggiamento è stata oggetto di un’opera di depenalizzazione: ossia è stata esclusa la rilevanza penale di alcune ipotesi di danneggiamento.
Quindi, questo cosa vuol dire?
Quando si parla di danneggiamento (art. 635 del c.p.), ci si riferisce al comportamento di colui che “distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui”.
In modo particolare:
- con “distruzione” s’intende l’eliminazione della cosa nella sua funzione strumentale di soddisfacimento di bisogni;
- per le cose mobili, la dispersione si ha quando la cosa non può più essere recuperata o può essere recuperata con grande difficoltà dall’avente diritto (ad esempio, uno smartphone gettato da un treno in corsa);
- il deterioramento consiste nella diminuzione della funzionalità della cosa (ad esempio, imbrattare in modo indelebile un dipinto);
- rendere inservibile la cosa significa farle perdere alcuni requisiti che le consentirebbero di assolvere alla sua funzione (ad esempio, smontare il motore da un veicolo).
Dunque, oggi, quando il danneggiamento configura un reato?
Fino al 2016, il comma 1 dell’art. 635 c.p. puniva il c.d. danneggiamento semplice.
La norma stabiliva che “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito … con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 309”.
Con la depenalizzazione si è assistito all’eliminazione della rilevanza penale dei fatti di danneggiamento semplice. Attualmente, questi fatti sono qualificati come illeciti civili e sono sottoposti alla sanzione pecuniaria di carattere civile da 100 a 8.000 euro.
Per fare un esempio, secondo l’attuale art. 635 c.p., il danneggiamento è ancora reato nei casi aggravati in cui l’azione è commessa con violenza o minaccia alla persona o quando la condotta è realizzata su cose che sono esposte, per necessità o consuetudine o destinazione, alla pubblica fede (ad esempio, auto parcheggiata su strada pubblica).
Il danneggiamento, nelle ipotesi in cui ancora si considera reato, viene punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Può sembrare assurdo, ma commetti certamente un reato se minacci un condomino di bucargli le ruote dell’auto; se gliele buchi direttamente, non commetti reato a meno che non rientri in una delle ipotesi di danneggiamento aggravato.