La vicenda aveva preso avvio dalla condanna di due soggetti per i delitti di
minaccia l’uno e di
lesioni personali aggravate l’altro, nei confronti della stessa donna,
coniuge separata del secondo. Infatti, nel corso di una lite, quest’ultimo aveva colpito la moglie con la portiera dell'automobile, cagionandole un trauma contusivo, mentre l’altro
coimputato l’aveva minacciata gravemente.
Nonostante l’
imputato e la persona offesa fossero legalmente separati, sia il
tribunale che la Corte d’
appello avevano deciso di applicare alle lesioni personali l’aggravante di cui all’art.
577 c.p., che presuppone che il
reato sia stato commesso nei confronti di una persona legata all’agente da un
rapporto di coniugio.
Era stato così proposto
ricorso in Cassazione, la quale si è pronunciata con la
sentenza n. 13273/2020, rigettando entrambi i ricorsi.
La Suprema Corte ha innanzitutto ricordato l’ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza secondo cui
“la circostanza aggravante del rapporto di coniugio riposa sul valore morale, sociale e giuridico della qualità di coniuge per la quantità dei doveri che comporta” (Cass. pen. sent. n. 1622/1971); tale rapporto costituisce una
circostanza speciale di natura soggettiva, che trova il suo fondamento nel vincolo matrimoniale, il quale è preso in considerazione dall'art.
577 c.p. indipendentemente dall'ulteriore ed eventuale circostanza della
coabitazione (Cass. pen. sent. n. 5378/1990). Ai fini dell’applicazione di tale aggravante,
l'intervenuta separazione legale tra i coniugi è irrilevante, in quanto tale
status non determina lo scioglimento del
matrimonio (Cass. pen. sent. n. 7198/2011).
Anche nel caso in esame la Cassazione si è attenuta ai predetti principi, affermando che, nonostante la separazione dei coniugi porti ad un’attenuazione del complesso degli obblighi nascenti dal matrimonio eliminando quello della coabitazione, ciò non significa che vengano meno lo stesso status di coniuge e gli obblighi ad esso relativi: tale status si perde, infatti, solo con lo scioglimento del matrimonio.
Solo un atto estintivo come il divorzio può portare alla cessazione di tutti quei doveri e quegli obblighi che traggono dal
matrimonio la loro fonte di legittimazione e che persistono per tutta la sua durata, anche quando il rapporto di coniugio si interrompe - ma non cessa - a causa della separazione.
La ratio del rinvio che l’art.
585 c.p., in tema di lesioni personali aggravate, fa all’art.
577 c.p. consiste nell’esigenza di rafforzare la tutela nei confronti delle persone che vivono o hanno vissuto un rapporto familiare con l’agente, e ciò
“non solo per la ripugnanza che l'azione contraria a detto legame suscita, ma anche per la insidiosità delle relazioni che su di esso possono innescarsi, che evidentemente non svaniscono necessariamente con la cessazione della convivenza”.
Alla luce di questi motivi, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione prospettata dai giudici di
merito e rigettato le domande dei ricorrenti.