Il
proprietario di un cane o di un gatto residente in un condominio non dovrà più preoccuparsi della legittimità o meno di tenere con sè il proprio “peloso”; tuttavia
dovrà garantire la quiete pubblica e l’igiene negli spazi comuni.
La norma che ha "liberalizzato" l'ingresso degli animali domestici in condominio è entrata in vigore nel 2013, modificano l'articolo
1138 del Codice civile e disponendo che «l
e norme del regolamento» condominiale «non possono vietare di possedere o detenere animali domestici» (legge n. 220/12).
La riforma ha preso le mosse dalla recente giurisprudenza di legittimità che aveva riconosciuto "
un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia nell'ambito dell'attuale ordinamento giuridico". La Cassazione, già con la sentenza n. 899/1972 (si noti la data!) considerava “
inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà e, quindi, giuridicamente nullo”.
La stessa Corte di Cassazione, più recentemente con decreto del 13 marzo 2013, ha imposto di ritenere che “l'animale non possa essere più collocato nell'area semantica concettuale delle cose" ma "debba essere riconosciuto come essere senziente". Continuava la Corte: "il gatto, come anche il cane, deve essere considerato come membro della famiglia e per tali motivi va collocato presso il coniuge separato con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore".
Nel nuovo testo dell'articolo 1138 del Codice Civile il termine "da compagnia" è stato sostituito con animali "domestici". Ciò genera spesso delle difficoltà interpretative circa quegli animali d'affezione che non sempre sono "domestici" in senso proprio, come criceti, furetti o – in certa misura – conigli, mentre dovrebbe sempre essere possibile vietare la presenza di animali esotici (come ad esempio i serpenti).
Quali regole bisogna rispettare
1) le disposizioni contenute nell'ordinanza del ministero della Salute, entrata in vigore il 23 marzo 2009;
2) l'obbligo, per i proprietari dell'animale, di mantenere pulita l'area di passeggio;
3) l'utilizzo del guinzaglio in ogni luogo e – nel caso di animali aggressivi – la museruola;
Inoltre, gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza le dovute cautele sopra indicate e i proprietari degli animali dovranno comportarsi in modo tale da non ledere o nuocere alla quiete e all'igiene degli altri conviventi dello stabile;
Quali sono le responsabilità
Senza dubbio la norma di riferimento è l’art.
2052 del Codice civile; accanto alla responsabilità civile, però, c’è sempre anche penale per in caso di
danni o lesioni a persone, animali o cose. Per tale ragione è fatto obbligo di stipulare, in caso di animali pericolosi, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.
Inoltre, il condominio, in caso di
rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali è necessario chiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex art.
844 del Codice Civile, può richiedere l'allontanamento dell'animale dall'abitazione in base all'art.
700 del Codice di Procedura Civile.
Infine, nel caso di
immissioni rumorose è possibile ipotizzare il reato di "disturbo del riposo delle persone" (art.
659 del Codice Penale); gli animali non possono essere abbandonati per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni, pena l’accusa di "omessa custodia" (art.
672 del Codice penale).
Animale maltrattato dai vicini
Non tutti apprezzano la presenza di un pet tra le mura condominiali o tra giardini confinanti.
Purtroppo, accade che i nostri amici a quattrozampe siano oggetto di maltrattamento e vessazioni poichè rei di aver abbaiato un po’ troppo.
Sarà necessario, in questi casi, presentare querela alle Forze dell’Ordine per minaccia (ex art.
612 cod. pen.) o, nell’ipotesi più spiacevole, per uccisione di animale (art.
544 bis cod. pen.).
Spesso la modalità più utilizzata è quella del “bocconcino avvelenato”: in questo caso, a maggior ragione, si deve sporgere denuncia presso le Autorità competenti, poichè tale condotta, punita severamente dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie con una pena fino a due anni preclusione, vieta la distribuzione di tali sostanze in quanto potrebbero essere ingerite anche dai bambini (...proprio mentre giocano con il loro cane!).