Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19605 del 6 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

 Il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. non č integrato solo nel caso in cui le locuzioni intimidatrici espresse in forma condizionata siano dirette non giā a restringere la liberta psichica del soggetto passivo, ma a prevenirne un'azione illecita o inopportuna, essendo destinate a rappresentare tempestivamente quale reazione legittima determinerebbe il comportamento della persona offesa. 

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