(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. non č integrato solo nel caso in cui le locuzioni intimidatrici espresse in forma condizionata siano dirette non giā a restringere la liberta psichica del soggetto passivo, ma a prevenirne un'azione illecita o inopportuna, essendo destinate a rappresentare tempestivamente quale reazione legittima determinerebbe il comportamento della persona offesa.