(massima n. 1)
L'uso o porto fuori della propria abitazione di un'arma sprovvista del tappo rosso o con il tappo rosso reso non visibile non č previsto dalla legge come reato, ma assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato diverso. Sussiste pertanto l'aggravante della minaccia con uso di arma ove la minaccia sia compiuta con un'arma giocattolo il cui pur esistente tappo rosso sia occultato, anche solo temporaneamente, in modo da non renderlo visibile alla persona offesa. (In motivazione, la Corte ha osservato che la visibilitā, e non l'esistenza del tappo, ad escludere la configurabilitā dell'aggravante, per la quale rileva solo l'apparenza estrinseca dell'arma).