(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di minaccia grave, ex art. 612, somme 2, c.p., rileva l'entitā del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertato avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite, ma anche al contesto nel quale esse si collocano. (Per la S.C., nel caso in esame, č indubbio che la condotta minatoria ha provocato un significativo turbamento nella persona offesa, per le modalitā con cui č stata realizzata).