(massima n. 1)
In tema di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, l'effettivo esercizio di un'azione civile, mediante la notificazione di un atto di citazione o il deposito di un ricorso, non integra gli estremi della violenza o minaccia penalmente rilevante, quand'anche risulti motivato da ragioni strumentali rispetto al diritto vantato, dovendosi distinguere la concreta attivazione del sistema giudiziario attraverso la formulazione di una domanda proposta dinanzi all'autoritą giudiziaria, dalla prospettazione di un'azione, civile o penale, con lo scopo di coartare l'altrui volontą ed ottenere un beneficio od un vantaggio non conformi a giustizia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso il reato di cui all'art. 336 c.p. nella presentazione di un atto di citazione in cui si ipotizzava una responsabilitą professionale a carico di un consulente tecnico del P.M., in modo da determinare una situazione di apparente incompatibilitą e condizionarne la testimonianza in dibattimento).