(massima n. 1)
La norma che incrimina la minaccia delinea un reato di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mediante l'incussione di timore nella vittima. È sufficiente, invece, che il male prospettato sia idoneo a incutere timore nel soggetto passivo, menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la minaccia, a causa dell'esplicito riferimento al “cimitero”, suonasse come esplicita minaccia di morte).