(massima n. 1)
L'ingiustizia del male minacciato e, quindi, l'illegittimitā del fatto costituente il delitto di cui all'art. 612 c.p., non viene meno anche se non risulti ingiusto il motivo che č alla base dell'azione criminosa, a meno che non appaiano legittimi tanto il male minacciato quanto il mezzo usato per l'intimidazione.