(massima n. 1)
In tema di minaccia, il secondo comma dell'art. 612 c.p. presume il danno grave quando concorrano le modalitą stabile nell'art. 339 stesso codice (circostanze aggravanti), ma non esclude che la gravitą possa scaturire anche da altri elementi («se la minaccia č grave o č fatta in uno dei modi indicati dall'art. 339»). Ne deriva che, se la fattispecie esula dall'art. 339 citato, la gravitą deve desumersi dall'insieme delle circostanze concrete nelle quali la minaccia č commessa e dalle condizioni particolari in cui si trovano i soggetti del delitto.