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Differenza tra reato di minaccia e reato di atti persecutori (stalking)

Famiglia - -
Differenza tra reato di minaccia e reato di atti persecutori (stalking)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21407 del 2016, è tornata sull’argomento relativo alla configurabilità del reato di atti persecutori (o “stalking”), previsto e disciplinato dall’art. 612 bis codice penale, con particolare riferimento a fatti che possono verificarsi nell’ambito dei rapporti famigliari.

Nel caso esaminato dalla Corte, il Tribunale aveva confermato un precedente provvedimento che, in relazione al reato di stalking, aveva imposto ad un uomo il divieto di avvicinarsi ai genitori dell’ex convivente, mantenendosi ad una distanza di almeno 250 metri dalla loro abitazione e con il divieto di comunicare con loro, con qualunque mezzo.

In particolare, le persone offese, dopo la separazione dei due conviventi, erano state dichiarate affidatarie di due dei quattro nipoti nati dalla suddetta relazione, e l’uomo, ad un certo punto, aveva cominciato ad offenderli pesantemente, anche attraverso i social network, oltre che a pedinarli, “limitando la loro vita di relazione ed ingenerando un grave stato di ansia, nonché il fondato timore per la loro stessa incolumità”, tanto che i soggetti in questione non uscivano nemmeno più di casa per la paura di incontrarlo.

L’uomo si opponeva a tale ordinanza, proponendo ricorso per Cassazione, il quale, tuttavia, veniva rigettato, in quanto la Corte lo riteneva “manifestamente infondato”.

Secondo la Cassazione, infatti, risultavano adeguatamente provati i fatti che avevano indotto il Tribunale ad adottare quell’ordinanza restrittiva.

La Corte, inoltre, specifica come il reato di stalking sia un “reato abituale” (vale a dire, un reato che presuppone una pluralità di condotte che si verifichino in un certo arco di tempo), che si differenzia dal reato di “molestie” e di “minacce”, in quanto dallo stalking deriva un danno che consiste “nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura”.
Inoltre, il reato può dirsi configurato anche quando dallo stesso derivi una situazione di “pericolo”, rappresentata dal “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”.

Dal punto di vista dell’elemento psicologico del reato, invece, prosegue la Corte, è necessario che l’imputato abbia la “volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dall’abitualità del proprio agire”.

Nel caso di specie, dunque, secondo la Cassazione, il Tribunale avrebbe del tutto correttamente confermato l’ordinanza restrittiva, dal momento che già le dichiarazioni rese dalle persone offese dovevano dirsi sufficienti a giustificare la misura in questione. Infatti, era stata assodata l’attendibilità di tali dichiarazioni, le quali avevano trovato riscontro anche in diversi ulteriori elementi emersi nel corso del procedimento.

Osserva la Corte, infatti, come dalle denunce risultasse che l’indagato si fosse più volte appostato sotto casa dei genitori dell’ex compagna, ne avesse seguito gli spostamenti, li avesse ripetutamente offesi su facebook e avesse limitato, così, la loro vita di relazione, cagionando in loro un perdurante stato d’ansia e di paura e un fondato timore per la loro incolumità personale, come confermato anche dai certificati medici prodotti in corso di causa.

Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte di Cassazione non ritiene di poter accogliere il reclamo proposto dal condannato avverso l’ordinanza che gli imponeva il divieto di avvicinamento agli ex coniugi, confermando la medesima e condannando, altresì, l’uomo al pagamento della somma di Euro 1.000 a titolo di ammenda.


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