(massima n. 1)
Integra gli estremi del delitto di minaccia aggravata dall'uso di un'arma, di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 339, comma primo, cod. pen., la condotta di chi cosparga di liquido infiammabile il luogo in cui si trova la vittima e, impugnando un accendino, minacci di appiccare il fuoco, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell'art. 585, comma secondo, cod. pen. quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona.