Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11473 del 22 novembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di violenza privata si distingue da quello di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, sebbene promossi da un comune atteggiamento minatorio, concorrono tra loro nel caso in cui le rispettive condotte antigiuridiche - che danno luogo a eventi giuridici di diversa natura e valenza - si articolino in un tempo significativo, ripetendosi nel tempo, scindendo i rispettivi momenti di manifestazione esteriore e i rispettivi esiti coartanti. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, qualora la condotta si sviluppi senza soluzione di continuitā, dipanandosi in un tempo concentrato e con una dinamica fattuale unitaria, la fattispecie criminosa da ritenersi integrata č unicamente quella del reato di violenza privata, nella quale rimane assorbita la condotta di minaccia).

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