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Articolo 420 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore

Dispositivo dell'art. 420 ter Codice di procedura penale

1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento(1), il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza medesima all'imputato(3).

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non puó formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. [Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato](4).

4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti(5).

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso(2).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d’ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell’ordinanza medesima all’imputato.
[omissis]
3. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d’ufficio l’udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato.
4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
[omissis]

__________________

(1) La l. 10 aprile 2010, n. 51 ha stabilito che costituisce legittimo impedimento a norma di tale articolo: a) per il presidente del Consiglio dei ministri, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo (art.1. comma 1); b) per i ministri, l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo (art.1, comma 2). Ricorrendo tali ipotesi, Il giudice, su richiesta di parte, rinvia il processo ad altra udienza, ma se la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 466, L. 27/412/2017, n. 205 con decorrenza dal 01/01/2018.
(3) Comma così sostituito dall'art. 23, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
(4) Comma abrogato dall'art. 98, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
(5) Comma così modificato dall'art. 23, co. 1, lett. d) n. 2) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

L’imputato può scegliere liberamente di presenziare o meno all’udienza preliminare. Di conseguenza, la ratio di questa norma si coglie nella volontà del legislatore di permettere di procedere in assenza dell’imputato, ma a precise condizioni di legge.

Spiegazione dell'art. 420 ter Codice di procedura penale

L’art. 420-ter c.p.p., che disciplina l’ipotesi dell’impedimento a comparire dell’imputato o del difensore, è stato modificato dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022).

Il comma 1 (rivisto dalla riforma Cartabia) stabilisce che il giudice, anche d’ufficio, rinvia ad una nuova udienza quando l’imputato (anche se detenuto) non si presenta all'udienza e risulta che l’assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. In tal caso, il giudice deve disporre il rinvio a nuova udienza con ordinanza, disponendo altresì la notificazione di tale ordinanza all’imputato (soltanto di questa ordinanza).

Poi, il comma 2 precisa che il giudice deve agire con le stesse modalità (cioè, rinvio a nuova udienza) anche quando appare probabile che l’assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Questa probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva, né motivo di impugnazione.

Poi, ai sensi del comma 4 (come modificato dalla riforma Cartabia), in ogni caso, la lettura dell’ordinanza di fissazione della nuova udienza sostituisce gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

Ancora, secondo il comma 5, il giudice, anche d’ufficio, rinvia a nuova udienza pure nel caso di assenza del difensore (di fiducia o d’ufficio), quando l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento (ad es., l’esistenza di concomitanti impegni lavorativi). A tal fine, è necessario che il difensore comunichi tempestivamente il legittimo impedimento.
Però, non ci sarà rinvio se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno solo di questi oppure quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

Bisogna precisare che, se il difensore dell’imputato è assenza senza legittimo impedimento e non trova applicazione il comma 5 dell’art. 420-ter c.p.p., il giudice provvederà a nominare un sostituto immediatamente reperibile (comma 4 dell'art. 97 del c.p.p.) e quest’ultimo eserciterà i diritti ed assumerà i doveri del difensore di fiducia o d’ufficio (comma 2 dell'art. 102 del c.p.p.).

Infine, il comma 5-bis prevede che il difensore, che abbia comunicato tempestivamente lo stato di gravidanza, debba ritenersi “legittimamente impedito” a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Gli interventi sull’art. 420 ter sono diretti ad uniformare la disciplina per il caso di assenza alla prima udienza o alle successive, sull’assunto che l’impedimento viene in considerazione solo dopo che si è verificata la regolarità della notifica.
In conseguenza di ciò, si è escluso che ove l’impedimento sussista in sede di prima udienza debba essere sempre disposta una nuova notificazione dell'avviso di cui all'articolo 419, comma 1 (già utilmente e correttamente notificato), mentre quel che deve essere certamente effettuato è dare un formale avviso all’imputato della nuova udienza, attesa la sua legittima assenza.


Connessa agli interventi in esame è la modifica che si è apportata all’art. 429 con la soppressione del comma 4 e, quindi, l’eliminazione di ogni necessità di notificare il decreto, prima prevista per l'imputato “contumace” e per l'imputato e la persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento e, dunque, anche la soppressione del comma 1 dell’art. 133 disp. att. c.p.p.
In realtà, l’opzione è imposta dalla delega, la quale prevede che il giudice verifica la rinuncia a comparire dell’imputato o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure della sussistenza delle altre condizioni che consentono di procedere in assenza “all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio”.


Di conseguenza, quel che accade attualmente, per cui vi è una verifica dell’assenza sia in udienza preliminare che alla successiva prima udienza fissata per il giudizio deve essere escluso. Questa scelta, d’altro canto, muove dall’assunto che il momento in cui si incardina il rapporto processuale con l’imputato e si valuta, quindi, la sua piena consapevolezza di essere sottoposto ad un processo è, nei riti con udienza preliminare, proprio l’udienza preliminare.
È rispetto a quel momento, infatti, che, in modo connesso, si pretende un livello qualitativo più elevato della notifica dell’atto introduttivo ed è in quella sede che si debbono compiere le accurate verifiche di cui si è detto circa la effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, per cui è del tutto logico che a quel momento si colleghi la posizione processuale dell’imputato, senza alcuna necessità di rinnovarne la verifica in una fase successiva che ne è la mera prosecuzione, già fisiologicamente prevista come tale dal processo e, quindi, già conosciuta anche dall’imputato.


In ragione di ciò, la verifica dell’assenza in sede di dibattimento (salva sempre la verifica dell’esistenza di impedimenti) è compiuta solo nei casi in cui manca l’udienza preliminare. Nel qual caso soltanto trovano applicazioni le disposizioni di cui agli articoli 420, 420 bis, 420 quater, 420 quinquies e 420 sexies.
Qualora, invece, l’udienza preliminare si sia svolta in sede dibattimentale troveranno applicazione solo le norme che riguardano il legittimo impedimento o l’allontanamento dell’imputato dall’udienza.


In relazione alla fase dibattimentale, invece, secondo la logica sopra indicata, di sviluppo dei rimedi secondo l’intera ossatura portante del processo, si è superato il disposto dell’art. 489 vigente, il quale, in via principale, riconosceva all'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare la sola facoltà di “chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494” (con previsione del tutto inutile, visto che quella facoltà non incontra mai limiti) e, in aggiunta, prevedeva il solo diritto di formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444, ove l’imputato avesse provato che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare era riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420 bis, comma 4.


Con soluzione, anche quest’ultima, anomala, visto che lo stesso art. 420 bis, comma 4, vigente, con riferimento al giudizio di primo grado, riconosce, in realtà all’imputato il diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493 e la rinnovazione di prove già assunte, se fornisce la prova che l'assenza era dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo o che vi era una impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento era pervenuta con ritardo senza sua colpa.


Per mettere ordine in questa situazione si è, quindi, previsto, per prima cosa, che se l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare. Soluzione derogata nel caso in cui la nullità non sia eccepita dall’imputato presente (nel qual caso, però, all’imputato - per incentivarlo a quella scelta- è data sempre la facoltà di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto) e nel caso in cui l’imputato fosse nelle condizioni di comparire in udienza preliminare.
Per quest’ultimo profilo, infatti, si ritiene che anche l’errata dichiarazione di assenza non dà diritto ad una retrocessione del procedimento se l’imputato era nelle condizioni di comparire in udienza preliminare e, quindi, di far valere già in quel momento il vizio e di esercitare tutte le facoltà che ora chiede di esercitare con azzeramento del procedimento.


Accanto al rimedio per il caso in cui l’assenza fosse stata mal dichiarata, si aggiunge sempre il rimedio ulteriore per i due casi già visti, in cui invece risulta che, malgrado la valutazione del giudice fosse in quel momento corretta, in realtà mancava una effettiva conoscenza della pendenza del processo oppure l’imputato non ha potuto addurre in tempo un impedimento.


In questi casi, però, per prima cosa, resta ferma la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, proprio in ragione del fatto che si è correttamente proceduto in assenza. E l’imputato, secondo il modello già visto, è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:
a) se (in qualsiasi caso di assenza) dimostra che si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;
oppure
b) se (nei casi di assenza provata o colpevole dei commi 2 e 3 dell’art. 420 bis) dimostra di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.


In ambedue i casi, il rimedio non è riconosciuto se l’imputato era nelle condizioni di comparire (o far valere l’impedimento) in udienza preliminare e, quindi, di esercitare tutte le facoltà che ora chiede di esercitare con azzeramento del procedimento e non lo ha fatto per sua colpa.


Per quanto riguarda la disciplina dell’assenza in appello, si è distinto il caso dell’imputato assente appellante e quello dell’imputato non appellante, in ragione del fatto che per l’appellante assente in primo grado la delega ha imposto l’onere di depositare procura speciale e elezione di domicilio successivi alla sentenza, in tal modo dando certezza circa la conoscenza del processo e della sentenza. Per questo motivo, rispetto all’imputato assente in primo grado e appellante non presente alle udienze che si svolgono in presenza (di cui agli articoli 599 e 602), in caso di regolarità delle notificazioni (che devono sempre avvenire con le forme garantite), si procede in assenza anche fuori dei casi di cui all’articolo 420 bis, proprio perché, come detto, si può ritenere certa la sua conoscenza del processo e della sentenza da lui impugnata.


Invece, per l’imputato non appellante, non presente in primo grado, se si tratta di udienze d’appello che si svolgono in presenza (di cui agli articoli 599 e 602), ferma sempre la verifica della regolarità delle notificazioni, la corte procede solo se sussistono le condizioni previste dall’articolo 420 bis, commi 1 2 e 3, per procedere in assenza, altrimenti dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione.
Non è, infatti, applicabile la disciplina di cui all’articolo 420 quater, (nonché gli articoli 420 quinquies e 420 sexies), perché in questo caso c’è una sentenza di primo grado, che sarebbe revocata ove intervenisse una sentenza di non luogo a procedere.


Una specifica disciplina è stata dettata anche per le udienze che non si svolgono con la presenza delle parti (legittimate dalla direttiva in materia di assenza, che le contempla). Al riguardo si è stabilito che, anche in quel caso, la corte accerti la regolarità della notificazione e verifichi, nei confronti dell’imputato non appellante, la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 420 bis commi 1, 2 e 3 per procedere in assenza, disponendo altrimenti le sue ricerche: anche a fronte di udienze “non partecipate”, infatti, sussiste la necessità di garantire l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato non appellante.

Massime relative all'art. 420 ter Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 39808/2018

Nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, non si applica l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., relativo al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, di talché, anche in tale ipotesi, la partecipazione necessaria del medesimo è assicurata dalla nomina di un difensore d'ufficio.

Cass. pen. n. 15739/2018

Non costituisce legittimo impedimento dell'imputato straniero l'avvenuta espulsione del medesimo dal territorio dello Stato, atteso che l'art.17 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 gli conferisce la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa.

Cass. pen. n. 8537/2018

Il legittimo impedimento addotto dal difensore a fondamento della richiesta di rinvio per un concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo. (Nella specie la S.C. ha escluso che la mera produzione dell'istanza di rinvio sulla quale era stata apposta l'attestazione " visto per la verità" da parte della cancelleria dell'ufficio presso il quale pendeva il procedimento concomitante, fosse idonea a documentare l'impegno professionale addotto a giustificazione dell'istanza di rinvio).

Cass. pen. n. 28363/2017

Non costituisce legittimo impedimento del difensore, idoneo a dar luogo ad un rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen., il contemporaneo impegno assunto dal difensore in attività di docenza presso una scuola di specializzazione per le professioni legali, dovendo escludersi che tale tipologia di impegno possa essere ricondotta ad un impedimento di natura professionale.

Cass. pen. n. 19618/2017

In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, è operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità.

Cass. pen. n. 19012/2017

Nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; ne consegue che non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza.

Cass. pen. n. 8/2017

Nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, si applica l'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., che impone il rinvio del procedimento in caso di dedotto legittimo impedimento del difensore, fermo restando che, ove il difensore non comparso non abbia dedotto legittimo impedimento, il procedimento può proseguire senza necessità di provvedere alla sua sostituzione ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 41432/2016

L'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato il provvedimento con cui il giudice di merito ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza motivandola esclusivamente sulla mancata designazione, da parte del difensore impedito, del sostituto processuale).

Cass. pen. n. 19216/2016

La condizione di sottoposizione dell'imputato alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero della tossicodipendenza presso una struttura pubblica o privata non costituisce legittimo impedimento a comparire, posto che si tratta di una modalità del trattamento in regime di libertà e non di una misura restrittiva della libertà personale (In motivazione la Corte ha precisato che l'imputato non deve chiedere alcuna autorizzazione per comparire all'udienza, essendo solo tenuto a dare tempestiva notizia al servizio sociale, e l'autorità giudiziaria non deve disporne la traduzione in udienza).

Cass. pen. n. 10482/2016

L'impedimento a comparire dell'imputato di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen. - che concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di partecipare attivamente, per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa - sussiste anche in relazione ad una malattia a carattere cronico, purché determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza dichiarativa della contumacia di un'imputata affetta da "cardiopatia ischemica cronica con angioplastica coronarica ed episodi di ipertensione e recente dolore toracico" motivata con il carattere cronico della malattia e la mancata attestazione dell'incapacità di deambulare).

Cass. pen. n. 25501/2015

Il disposto di cui all'art. 420 ter c.p.p., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell'udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall'art. 97, comma quarto, c.p.p.. (Fattispecie relativa a rinnovazione dell'istruttoria disposta dal giudice di appello ai sensi dell'art. 599, comma terzo, c.p.p., nella quale la Corte di cassazione ha giudicato illegittima la decisione di procedere alla assunzione di una testimonianza in assenza del difensore dell'imputato e senza provvedere alla necessaria nomina di un difensore di ufficio).

Cass. pen. n. 20130/2015

L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'impossibilità di nominare un sostituto potesse desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti intendevano avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti).

Cass. pen. n. 19192/2015

Non è causa di nullità l'omessa notifica all'imputato, già dichiarato contumace all'udienza preliminare, dell'avviso di fissazione dell'incidente probatorio ammesso nel corso della medesima udienza, atteso che questi, ai sensi dell'art. 420 quater, comma secondo, c.p.p. è rappresentato a tutti gli effetti dal difensore. (Fattispecie relativa ad incidente probatorio ammesso nell'udienza preliminare in epoca antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67).

Cass. pen. n. 9229/2015

L'imputato già dichiarato contumace, successivamente espulso coattivamente dal territorio nazionale, è in stato di legittimo impedimento quando tale condizione emerge dagli atti ovvero quando egli, o il suo difensore, si sono diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente, anche nel medesimo giorno dell'udienza.

Cass. pen. n. 7706/2015

L'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è nulla o inesistente e, pertanto, il giudice è tenuto ad esaminarla, ma l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione espone il richiedente al rischio della intempestività, nell'ipotesi in cui detta istanza non venga portata a conoscenza del giudice procedente.

Cass. pen. n. 4909/2015

L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.

Cass. pen. n. 4318/2015

La mancata comparizione in udienza dell'imputato detenuto, che abbia rinunciato ad essere presente, non dà luogo a contumacia, ma a mera assenza, con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcun obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza, previsto solo per l'imputato contumace. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il diritto alla notifica dell'estratto della sentenza in capo ad imputato che, originariamente dichiarato contumace, aveva rinunciato a comparire alle successive udienze).

Cass. pen. n. 3558/2015

È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetti l'istanza di rinvio dell'udienza, per impedimento del difensore a comparire, documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare un'infermità con stato febbrile (nella specie virosi respiratoria) e ad indicare una prognosi di quattro giorni senza precisare il grado di intensità di tale stato e la sua attitudine a determinare l'impossibilità a lasciare l'abitazione, trattandosi di elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento, non riscontrabili laddove si tratti di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute.

Cass. pen. n. 2559/2015

In tema di legittimo impedimento, la scelta dell'imputato di rimanere estraneo al processo, conclamata dalla dichiarazione di contumacia, determina che in caso di rinvio dell'udienza egli non possa far valere un impedimento a comparire per la prosecuzione, senza far precedere la richiesta dalla volontà esplicita di voler partecipare al processo. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il mancato rinvio dell'udienza richiesto dall'imputato contumace per mezzo del difensore, sulla scorta della mera segnalazione, non accompagnata dalla espressa volontà di partecipare all'udienza, che nello stesso giorno era contemporaneamente chiamato a rendere testimonianza innanzi ad un'altra Autorità Giudiziaria).

Cass. pen. n. 47594/2014

La detenzione all'estero dell'imputato per reato diverso da quello oggetto del giudizio, nota alla procedente autorità giudiziaria italiana, integra una causa di legittimo impedimento a comparire cui consegue la sospensione necessaria del giudizio ai sensi del novellato art. 420 quater c.p.p. che, per gli effetti previsti dall'art. 420 quinquies c.p.p. (come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67), è destinata a protrarsi per la durata dell'intera espiazione della pena dell'imputato all'estero. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza favorevole alla consegna di persona che, richiesta dall'autorità estera in forza di mandato di arresto europeo, era imputata in italia per altri reati).

Cass. pen. n. 41000/2014

Nel caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, a questi già noto all'atto della nomina finalizzata all'espletamento dell'incarico in relazione al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., perché la formulazione della norma intende dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del mandato difensivo, e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell'incarico.

Cass. pen. n. 40187/2014

In tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la relativa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, dovendo applicarsi la norma speciale contenuta nell'art. 3, comma secondo, del vigente codice di autoregolamentazione, secondo la quale l'atto contenente la dichiarazione di astensione può essere "trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero". (In motivazione, la S.C. ha precisato che tale soluzione appare imposta non solo da un'interpretazione letterale della norma, che non richiede l'adozione di forme particolari per la comunicazione o il deposito, ma anche da un'interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo).

Cass. pen. n. 32699/2014

È illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza, presentata per l'impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di malattia, se motivata in relazione alla mancata nomina da parte del difensore impedito di un sostituto processuale o dell'omessa documentazione circa l'impossibilità di procedere a detta nomina, giacché la legge processuale non impone al medesimo alcun obbligo in tal senso.

Cass. pen. n. 30825/2014

L'imputato sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, che intende comparire in udienza, ha l'onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione.

Cass. pen. n. 20726/2014

Non sussiste il legittimo impedimento a comparire all'udienza preliminare dell'imputato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora in comune diverso da quello in cui ha sede il Tribunale procedente, quando lo stesso non abbia chiesto l'autorizzazione al giudice competente per partecipare all'udienza.

Cass. pen. n. 18455/2014

La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento.

Cass. pen. n. 9030/2014

La richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile; peraltro, l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente.

Cass. pen. n. 1497/2014

In tema di giudizio contumaciale, qualora, in presenza di una rituale “vocatio in ius” e non risultando addotta l'esistenza di alcun legittimo impedimento, venga tuttavia omessa la formale declaratoria di contumacia dell'imputato, questi deve comunque ritenersi rappresentato, a tutti gli effetti, dal difensore presente e non ha, pertanto, diritto a essere avvisato della data della successiva udienza alla quale il processo venga eventualmente, per altra ragione, rinviato, valendo anche per lui l'avviso che, all'atto del rinvio, venga dato al suddetto difensore.

Cass. pen. n. 49759/2012

In tema di impedimento a comparire del difensore, va considerato come "prontamente comunicato" quell'impedimento che sia reso noto al giudice non appena conosciuta la contestualità degli impegni professionali. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non tempestiva la comunicazione dell'impegno di un difensore che, non avendo partecipato all'udienza in quanto sostituito da difensore di ufficio, aveva depositato l'istanza di differimento dopo dieci giorni, a decorrere da detta udienza in relazione ad un'udienza di poco successiva, fondando la richiesta sulla sussistenza di impegni professionali da tempo preesistenti).

Cass. pen. n. 11678/2012

L'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, quale causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale che risulti superiore a qualsiasi sforzo umano, prescindendo dalle condizioni psico-fisiche in cui versa l'imputato, in quanto la garanzia sottesa all'esercizio del diritto di difesa comporta che egli sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la diagnosi di "insufficienza respiratoria in bronchitico-cardiopatia post infartuale", pur non rappresentando una controindicazione assoluta al trasporto, fosse tale da integrare un legittimo impedimento a partecipare all'udienza).

Cass. pen. n. 11174/2012

In caso di concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice la valutazione comparativa dei diversi impegni in modo da contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente quello privilegiato dal difensore, mentre è del tutto irrilevante, a tal fine, il mero criterio cronologico della conoscenza prioritaria dell'impegno ritenuto prevalente.

Cass. pen. n. 6907/2012

Al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l'art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore. (In motivazione la Corte ha chiarito che, nella menzionata udienza camerale, la presenza delle parti è facoltativa e solo per l'imputato è espressamente previsto, dall'art. 599 comma secondo, c.p.p., che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento).

Cass. pen. n. 841/2012

In tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato -detenuto agli arresti domiciliari per altra causa - quando tale condizione non emerga dagli atti e l'imputato, o il suo difensore, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente.

Cass. pen. n. 11787/2011

È inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza - giustificata da impedimento dell'imputato, documentato da certificato medico - inoltrata a mezzo fax, stante la previsione di cui all'art. 121 c.p.p. che statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria; mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall'art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria.

Cass. pen. n. 45659/2010

Non costituisce legittimo ed assoluto impedimento a partecipare al processo la necessità dell'imputato di sottoporsi ad un accertamento medico certificato come indifferibile a causa delle esigenze organizzative della struttura sanitaria presso cui deve essere eseguito e non in ragione delle specifiche ed impellenti condizioni di salute del medesimo.

Cass. pen. n. 20811/2010

È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito non accolga una richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire, documentato da un certificato medico che si limiti ad attestare l'infermità (nella specie, faringo tracheite) con esiti febbrili e la prognosi, senza indicare il grado della febbre, essenziale alla valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento.

Cass. pen. n. 20730/2010

Non costituisce legittimo impedimento a comparire dell'imputato la condizione di sottoposizione alla misura dell'affidamento in prova per lo svolgimento di un programma di recupero dalla tossicodipendenza presso una struttura pubblica o privata, sicché l'autorità giudiziaria procedente non ha l'obbligo di disporne la traduzione in udienza.

Cass. pen. n. 20693/2010

L'impedimento a comparire del difensore per contemporaneo impegno professionale si considera prontamente comunicato, e quindi costituisce causa di rinvio a nuova udienza, quando è posto alla cognizione del giudice con congruo anticipo e, cioè, in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta intempestiva l'istanza di rinvio presentata soltanto il giorno precedente quello d'udienza, pur se la notificazione dell'avviso concernente l'impegno professionale concorrente risaliva a diversi giorni prima).

Cass. pen. n. 12497/2010

L'ordinanza di rinvio a tempo indeterminato del dibattimento per il legittimo impedimento dell'imputato a comparire comporta la sospensione del corso della prescrizione ancorchè il provvedimento non lo specifichi espressamente. (Fattispecie relativa al rinvio del dibattimento per la detenzione all'estero dell'imputato).

Cass. pen. n. 10637/2010

È affetta da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza emessa dal giudice d'appello che, investito dal difensore di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, documentato e dedotto a mezzo fax trasmesso in data antecedente all'udienza, ometta di pronunciarsi sulla stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che alla luce dell'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, è da ritenere consentita la trasmissione di istanze e richieste anche a mezzo fax, non ostandovi il dato letterale dell'art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., il quale si limita a richiedere che l'impedimento sia "prontamente comunicato", senza indicare le modalità).

Cass. pen. n. 7620/2010

Nel giudizio di cassazione, l'adesione del difensore dell'imputato ad astensione collettiva dalle udienze non opera in riferimento a reati il cui termine di prescrizione maturi entro 90 giorni, come individuati dal codice di autoregolamentazione dell'Avvocatura.

Cass. pen. n. 29529/2009

Nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 c.p.p.

Cass. pen. n. 16054/2009

La tempestività della comunicazione dell'impedimento a comparire del difensore, per concorrente impegno professionale, deve essere valutata, ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio, in riferimento al momento in cui il difensore stesso ha avuto cognizione dell'impedimento.

Cass. pen. n. 10822/2009

Il legittimo impedimento di uno solo dei due difensori di fiducia dell'imputato, non consentendo il rinvio dell'udienza ex art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., non comporta in caso di erroneo accoglimento dell'istanza da parte del giudice la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma primo, lett. c), c.p.

Cass. pen. n. 45475/2008

Nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, perché acquisti rilevanza il legittimo impedimento dell'interessato, la sua preventiva richiesta di essere sentito personalmente è necessaria solo quando si tratti di detenuto e non anche quando il condannato si trovi in stato di libertà.

Cass. pen. n. 44609/2008

L'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall'ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non dà luogo pertanto a un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3, c.p., nel testo introdotto dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251.

Cass. pen. n. 44299/2008

La richiesta di differimento dell'udienza per concomitante impegno professionale del difensore deve essere corredata anche dalla giustificazione della mancata nomina di un sostituto, come è desumibile, oltreché da ragioni d'ordine sistematico, dall'ultimo periodo dell'art. 420 ter comma quinto c.p.p.

Cass. pen. n. 43885/2008

L'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, come causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa come impedimento esclusivamente meccanico dell'imputato a fare ingresso nell'aula d'udienza, in quanto la facoltà di comparire, che è estrinsecazione dell'esercizio del diritto di difesa, implica che l'imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico in modo vigile ed attivo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la patologia riscontrata all'imputato - consistita in una sindrome algica lombo-sacrale acuta irradiata ad entrambi gli arti inferiori e trattata con oppioidi forti - non solo comportasse una difficoltà nella deambulazione, ma anche l'incapacità a comparire all'udienza per chi volesse esercitare, con la necessaria tranquillità, il diritto di difesa).

Cass. pen. n. 36651/2008

L'omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto si tratta di nullità non prevista dalla legge e dalla quale non deriva alcun pregiudizio alla difesa dell'imputato.

Cass. pen. n. 3435/2008

È illegittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza proposta dall'imputato per un impedimento che non sia riconosciuto meritevole di considerazione in esito ad accertamenti disposti dal giudice, che si siano conclusi con l'acquisizione di informazioni erronee rilasciate dalla struttura ospedaliera presso la quale l'imputato era ricoverato.

Cass. pen. n. 40292/2006

In tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato — detenuto per altra causa — allorché tale condizione non risulti dagli atti, sia sconosciuta al giudice e l'imputato, pur potendo, non si sia attivato, con un minimo di diligenza, per comunicarla, posto che l'impossibilità oggettiva a comparire, per essere rilevante, implica l'irresistibilità dell'ostacolo e la prova che l'interessato ha tenuto un comportamento adeguato all'intenzione di superarlo.

Cass. pen. n. 37483/2006

La conoscenza di un legittimo impedimento dell'imputato (quale, la detenzione sopravvenuta per altra causa) preclude la dichiarazione di contumacia, e solo ove l'imputato impedito esplicitamente consenta che l'udienza avvenga in sua assenza, o, se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione l'istituto dell'assenza, ai sensi dell'articolo 420 quinquies del codice di procedura penale.

Cass. pen. n. 31461/2006

Il disposto di cui all'art. 420 ter c.p.p., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell'udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall'art. 97, comma quarto, c.p.p.

Cass. pen. n. 8285/2006

Nel caso di assenza in dibattimento sia dell'imputato che del difensore, risulta preliminare la decisione sull'effettiva rilevanza dell'impedimento a comparire eventualmente prospettato dall'imputato e comunque l'eventuale dichiarazione della sua contumacia, cui il giudice deve provvedere sentito il pubblico ministero e il sostituto designato per il difensore assente. Solo dopo avere deciso sulla posizione dell'imputato, quindi, il giudice può prendere in esame la richiesta di rinvio per impedimento del difensore. Di conseguenza, non è viziata da nullità ai sensi dell'articolo 178 lettera c) c.p.p. la dichiarazione di contumacia dell'imputato, allorché il giudice, a tal fine, abbia nominato d'ufficio un sostituto del difensore assente, che sia stato poi ritenuto legittimamente impedito. Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza di rinvio, poiché, nel diverso caso di rinvio a udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace che per il difensore impedito. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 3458/2005

Il giudice, secondo il principio del libero convincimento, nel valutare l'impedimento a comparire all'udienza addotto dall'imputato (articolo 420 ter del c.p.p.), ben può disattendere, senza neppure l'obbligo di disporre accertamenti fiscali e con il semplice ausilio di regole di esperienza, certificazioni sanitarie che, pur prescrivendo cure e riposo, non attestino univocamente l'assoluto impedimento a comparire: questo, infatti, oltre che grave e assoluto, deve essere attuale, cioè riferito all'udienza per la quale l'imputato è stato citato, in quanto l'impossibilità a presenziare alla stessa deve risultare come non altrimenti superabile dal soggetto. (Da queste premesse, la Corte ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione del giudice di merito che aveva disatteso la certificazione sanitaria sul rilievo assorbente che questa non conteneva l'attestazione dell'impossibilità di presenziare all'udienza, quale conseguenza della patologia refertata; e, del resto, in relazione alla mancata effettuazione di visita fiscale, difettava finanche dell'indicazione del luogo nel quale questa avrebbe potuto essere effettuata).

Cass. pen. n. 33183/2004

In caso di mancata, ingiustificata comparizione dell'imputato e di ritenuto, legittimo impedimento del difensore di fiducia, parimenti non comparso, deve ritenersi legittima la dichiarazione di contumacia dell'imputato, pronunciata previa nomina di un difensore d'ufficio, cui abbia fatto seguito il rinvio dell'udienza ad altra data per l'impedimento del difensore di fiducia, con avviso solo a quest'ultimo e non anche all'imputato, in quanto rappresentato, quest'ultimo, ex lege, dal suo difensore.

Cass. pen. n. 35761/2003

In tema di contumacia dell'imputato, il limite processuale alla possibilità di revoca della dichiarazione di contumacia, su istanza o d'ufficio, non è più riferibile alla decisione come provvedimento, ma alla chiusura della discussione e quindi alla decisione come fase immediatamente successiva, allorché il collegio si ritira in camera di consiglio per la decisione.

Cass. pen. n. 35469/2003

Il legittimo impedimento del difensore, per integrare una causa necessaria di rinvio dell'udienza, deve implicare una assoluta impossibilità a comparire, cosicchè, quando l'impedimento allegato consista in un impegno professionale concomitante presso una sede giudiziaria diversa ma non lontana da quella in considerazione, alla verifica della possibile designazione di un sostituto processuale deve aggiungersi quella di una possibile variazione d'orario dell'udienza, utile a consentire la partecipazione dell'interessato ad entrambi gli adempimenti cui è chiamato.

Cass. pen. n. 21035/2003

La detenzione dell'imputato all'estero, conseguente a domanda di estradizione presentata dallo Stato italiano, costituisce legittimo impedimento a comparire nel procedimento pendente in Italia nei suoi confronti e preclude, pertanto, la celebrazione del giudizio in contumacia, a nulla rilevando che egli non abbia prestato il consenso all'estradizione, in quanto dall'esercizio del relativo diritto non può derivargli, nel predetto procedimento, alcun pregiudizio.

Cass. pen. n. 1256/2003

L'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420 ter c.p.p. in relazione all'udienza preliminare, non è applicabile al giudizio camerale di appello che sul punto resta disciplinato dall'art. 127 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 599 comma 1, nonché dallo stesso comma 2 dell'articolo da ultimo citato, secondo i quali il rinvio dell'udienza camerale è possibile solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero quando abbia manifestato la volontà di comparire.

Cass. pen. n. 41252/2002

L'imputato che si trovi agli arresti domiciliari per altra causa, in forza di un provvedimento sopravvenuto alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, è legittimamente impedito a comparire, per cui è nulla, ex art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., la dichiarazione di contumacia pronunciata sul presupposto della mancata tempestiva comunicazione al giudice procedente della situazione detentiva, in quanto l'art. 420 ter c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 484 c.p.p., non impone all'imputato un onere di pronta comunicazione dell'impedimento, previsto, invece, solo per il difensore)

Cass. pen. n. 33283/2002

L'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420 ter c.p.p. in relazione all'udienza preliminare, non è applicabile al giudizio camerale di appello che sul punto resta disciplinato dall'art. 127 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 599, comma 1, nonché dallo stesso comma 2 dell'articolo da ultimo citato, secondo i quali il rinvio dell'udienza camerale è possibile solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero quando abbia manifestato la volontà di comparire.

Cass. pen. n. 7798/2002

La partecipazione ad una seduta della Camera di appartenenza - anche alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2001 - ben può costituire legittimo impedimento tale da determinare il rinvio dell'udienza, sia essa preliminare o dibattimentale, purché l'imputato istante, personalmente o tramite il proprio difensore, fornisca prova idonea dell'assoluto impedimento derivante dall'esercizio di funzioni parlamentari. Qualora tale prova sia insufficiente o impossibile, come nel caso di impedimento relativo ad un momento futuro e dedotto in base alla mera convocazione della seduta della Camera, il giudice, pur non avendo l'obbligo, ha il potere di verificare la sussistenza dell'impedimento, a garanzia del rispetto delle funzioni parlamentari e delle esigenze dell'imputato. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che l'adozione di un'ordinanza con cui il giudice esercita il potere di verificare l'impedimento dell'imputato a comparire in udienza, addotto con riferimento all'attività di parlamentare e non provato in modo idoneo dall'imputato medesimo, rappresenti comportamento macroscopicamente anomalo e settario, valutabile come sintomatico di grave inimicizia, idonea a fondare un'istanza di ricusazione del giudice).

Cass. pen. n. 44764/2001

In tema di impedimento a comparire, grava sull'imputato che abbia ricevuto regolare notifica del decreto di citazione per il giudizio, e che sia sottoposto all'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione dal territorio di un determinato comune, l'onere di attivarsi tempestivamente per ottenere detta autorizzazione e di comunicare al giudice procedente la propria volontà di presenziare all'udienza. (Fattispecie riguardante la partecipazione ad udienze di prosecuzione di imputato nei cui confronti era sopravvenuta esecuzione di provvedimento di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, adottato ex art. 2 legge 31 maggio 1965 n. 575).

Cass. pen. n. 41687/2001

La disciplina in materia di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, dettata per l'udienza preliminare dall'art. 420 ter c.p.p., pur trovando applicazione, per il richiamo contenuto nell'art. 441, comma 1, stesso codice, anche nel giudizio abbreviato di primo grado, non è, invece, da considerare applicabile al giudizio camerale d'appello previsto dal combinato disposto degli artt. 443, comma 4, e 599 c.p.p., atteso che tali articoli sono rimasti immutati pur dopo l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479 (attuativa dei principi del «giusto processo» di cui al novellato art. 111 della Costituzione), per cui è da ritenere che l'udienza camerale di discussione del suddetto giudizio d'appello continui ad essere soggetta alla regola secondo la quale essa può essere rinviata solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia manifestato la volontà di comparire, giusta quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 127, comma 4, e dall'art. 599, comma 2, c.p.p.; il che, manifestamente, non dà luogo ad alcuna disparità di trattamento suscettibile di costituire violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Corte cost. n. 225/2001

L'esercizio dei diritti-doveri inerenti alla funzione parlamentare svolta dall'imputato non deve essere sacrificato all'interesse relativo alla speditezza del procedimento giudiziario. In linea di principio, non è impossibile adattare gli orari delle udienze, preventivamente stabiliti e discussi con le parti, in modo da tener conto dei prospettati impegni parlamentari concomitanti dell'imputato. È noto ed è facilmente accertabile, data la pubblicità degli atti e dei lavori parlamentari, che l'attività delle Camere si svolge con ritmi bensì intensi, ma non tali, di per sé, da risultare a priori incompatibili con altri impegni dei componenti delle Camere; è noto altresì che vi sono giorni della settimana (di massima, almeno il lunedì e il sabato, oltre naturalmente la domenica) e periodi dell'anno in cui non vengono programmate riunioni degli organi parlamentari.

Cass. pen. n. 13033/2000

La regola stabilita dall'art. 420 ter, comma 5, c.p.p., secondo la quale l'udienza preliminare è rinviata in caso di legittimo impedimento del difensore, trova applicazione, per identità di ratio, anche con riguardo al procedimento camerale d'appello disciplinato dall'art. 599 c.p.p. (Fattispecie in tema di giudizio abbreviato).

Cass. pen. n. 3529/2000

La disciplina relativa all'impedimento del difensore, già prevista dal comma 5 dell'abrogato art. 486 c.p.p., e ora riprodotta nell'art. 420 ter, comma 5, stesso codice, non trova applicazione nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza, ove la partecipazione necessaria del difensore, in caso di mancanza, anche giustificata, di quello di fiducia, viene assicurata dalla nomina di un difensore d'ufficio.

Cass. pen. n. 2405/2000

La disposizione già contenuta nell'art. 486, comma 5, c.p.p. ed ora trasfusa nell'art. 420 ter, comma 5, stesso codice, secondo cui il giudice deve sospendere o rinviare l'udienza in caso di assoluto e giustificato impedimento del difensore a comparire, non può trovare applicazione nei procedimenti camerali diversi dall'udienza preliminare (con specifico riferimento alla quale, nella sua nuova funzione, il citato art. 420 bis è stato introdotto), valendo tale principio anche quando trattisi di procedimenti per i quali (come nel caso previsto dall'art. 666, comma 4, c.p.p.), sia prescritta la presenza necessaria del difensore; prescrizione, questa, per la cui osservanza è sufficiente che si provveda, ove manchi il difensore di fiducia, alla sostituzione del medesimo con un difensore d'ufficio.

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Anonimo chiede
mercoledì 11/12/2024
“Spett.le Brocardi.it.
L’imputato, che aveva sempre partecipato alle udienze del suo processo penale di primo grado, viene ricoverato presso l’ospedale pubblico della sua città. I certificati medici relativi al ricovero sono stati regolarmente prodotti in cancelleria dal difensore alcuni giorni prima dell’udienza.
Il giorno dell’udienza, il Giudice prende atto del certificato medico del primario del reparto ospedaliero, che attesta che l’imputato non poteva essere dimesso alla data dell’udienza a causa del suo stato di salute.
Tuttavia il Giudice non rinvia l’udienza, annotando nel verbale d’udienza che, sebbene il difensore avesse informato il Giudice dell’indisponibilità dell’imputato a partecipare per legittimo impedimento a causa di motivi di salute, come documentato dal certificato medico ospedaliero non contestato dal Giudice, il rinvio non era stato espressamente richiesto in udienza dal difensore, il P.M. nulla dice in merito.
Nella stessa udienza, il Giudice emette la sentenza di condanna.
La Corte di Appello, accogliendo la richiesta del procuratore generale, ha confermato la sentenza di primo grado, aggiungendo che il difensore oltre a non avere espressamente chiesto il rinvio d’udienza, non ritenendo sufficiente la richiesta (implicita) di rinvio d’udienza con la regolare produzione del certificato medico da parte dello stesso difensore, aggiunge che la conferma che l’imputato non voleva partecipare all’udienza di primo grado la si desumeva dalla mancata contestazione nel verbale di udienza da parte del difensore circa la decisione del primo Giudice a non volere rinviare l’udienza.
La Corte di Appello, accogliendo la richiesta del Procuratore Generale che contestava l’operato del difensore riguardo all’impedimento dell’imputato, sostenendo la sussistenza di elementi per sostener un patrocinio infedele, ha confermato la sentenza di condanna primo grado.
Non solo, la Corte di Appello ha ulteriormente motivato la sua decisione, affermando che la prova della volontà da parte dell’imputato di non volere partecipare all’udienza, nonostante avesse regolarmente documentato il legittimo impedimento tramite la regolare produzione del certificato medico ospedaliero da parte del difensore, risiedeva nel fatto che quest’ultimo non avesse contestato la verbalizzazione del primo Giudice, il quale affermava di non volere rinviare l’udienza in quanto il difensore non l’aveva espressamente richiesta.
Per una migliore comprensione si elencano i passaggi:
-1) Il difensore ha prodotto la “prova” del legittimo impedimento (certificato medico ospedaliero) in cancelleria.
-2) Il giorno dell’udienza, il Giudice è venuto ritualmente a conoscenza del suddetto certificato medico ospedaliero quale prova del legittimo impedimento dell’imputato.-3) Il giudice non contesta il certificalo medico, ma annota nel verbale d’udienza che il difensore non ha richiesto esplicitamente il rinvio dell'udienza (ma non aveva neanche detto che l’imputato non voleva partecipare all’udienza) .
-4) La Corte di Appello conclude che la mancanza di una richiesta esplicita di rinvio da parte del difensore, rappresentasse l’implicita manifestazione dell’imputato a non volere partecipare all’udienza, e tutto ciò sarebbe stato provato dal fatto che il difensore non ha smentito quanto verbalizzato dal Giudice circa la mancata richiesta di rinvio.
La Corte Suprema di Cassazione ha successivamente confermato la sentenza di Appello, ritenendo che non vi fossero vizi di motivazione circa il mancato rinvio dell’udienza.
La difesa, inascoltata dai Giudici di Appello e di legittimità, sosteneva che, a prescindere dalla mancata esplicita richiesta del rinvio, la stessa fosse implicitamente richiesta attraverso la presentazione, non contestata, della prova del legittimo impedimento (certificato medico ospedaliero).
Secondo la difesa, il Giudice, nel caso di specie, avrebbe potuto non rinviare l’udienza solo nel caso in cui avesse contestato il certificato medico (prova del legittimo impedimento), anche alla luce del fatto che la decisione di non partecipare al processo era un atto “personalissimo” dell’imputato, che non poteva essere surrogato dal difensore.
L’assenza di una contestazione formale da parte del difensore non può giustificare una condanna in queste circostanze, in quanto il Giudice, consapevole del legittimo impedimento dell’imputato, avrebbe dovuto “garantire” il suo diritto di difesa.
La responsabilità primaria di garantire che l’imputato abbia un processo equo e che la sua difesa non venga compromessa spetta, in ultima analisi, al Giudice.
È il Giudice, infatti, che deve valutare la situazione di impedimento e prendere una decisione adeguata. Pertanto, anche senza una richiesta esplicita di rinvio da parte del difensore e senza la contestazione formale della decisione del Giudice di non rinviare, poiché quest’ultimo era a conoscenza dell’impossibilità dell’imputato di partecipare pure provata dal certificato medico ospedaliero, avrebbe dovuto comunque prendere una decisione che “tutelasse” il “diritto alla difesa” dell’imputato.
La responsabilità del Giudice non può essere “delegata” al difensore, e il fatto che quest’ultimo non abbia contestato formalmente la decisione del Giudice, non giustifica la condanna in assenza di una contestazione debitamente motivata del certificato medico ospedaliero quale “prova” del legittimo impedimento dell’imputato a partecipare all’udienza.
Alla luce di quanto esposto, nell’ ordinamento italiano quali mezzi ha l’imputato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione ?
In ipotesi che non vi siano alternative, ci sono gli estremi per ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) per violazione dell’art. 6, comma 1 e comma 3, della convenzione ?
Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 13/12/2024
Per rispondere al parere occorre procedere per step.

La prima questione da verificare attiene innanzi tutto alla correttezza della decisione del Tribunale il quale, pur ricevuta la documentazione relativa all’impedimento a comparire dell’imputato, decideva di non rinviare l’udienza nell’ambito della quale veniva emessa la sentenza del processo celebrato. Tale decisione veniva avallata dalla Corte d’Appello la quale, oltre a condividere quanto sostenuto dal Tribunale e riguardante il fatto che non ci fosse stata espressa richiesta di rinvio da parte del difensore, eccepiva altresì che in appello non era stata impugnato il verbale dell’udienza di primo grado.

Ora, la disposizione codicistica in tema di legittimo impedimento dell’imputato è quella di cui all’articolo 420 ter del codice di procedura penale stando alla quale “quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza medesima all'imputato”.
Dal tenore testuale dell’articolo in parola emerge dunque che, a fronte di un impedimento legittimo, il Tribunale può rinviare l’udienza ma non è affatto obbligato a farlo se non vi è una richiesta espressa al riguardo.
Va infatti detto che la comunicazione, da parte della difesa dell’imputato, di una ragione per cui quest’ultimo non possa partecipare al processo non è detto che sia funzionale a ottenere un rinvio. È possibile, infatti, che spesso l’impedimento venga comunicato per mero spirito di trasparenza e per indicare la ragione per cui l’imputato, che magari è sempre stato presente in aula, non riesca a partecipare a una determinata udienza.
È chiaro, dunque, che in questi casi è indispensabile la dialettica tra avvocato e Tribunale il quale non è affatto obbligato a rinviare l’udienza a fronte di un legittimo impedimento se tale rinvio non è richiesto espressamente dalla difesa.
Questo è tanto più vero se l’udienza di cui trattasi è funzionale solo all’emissione della sentenza e nell’ambito della quale, dunque, la presenza dell’imputato risulta oggettivamente superflua non dovendo essere compiuta attività istruttoria o comunque di rilievo (già, peraltro, compiuta precedentemente).

Non è dunque vero che il Tribunale è obbligato, a fronte della comunicazione di un impedimento, a rinviare l’udienza e in tal senso depone anche il tenore testuale dell’articolo 420 ter c.p.p. stando al quale il giudice rinvia anche d’ufficio come a sottintendere (trattandosi peraltro di un chiaro principio processuale) che il rinvio deve essere prima di tutto richiesto dalla difesa. Il Tribunale, di solito, rinvia d’ufficio laddove effettivamente l’assenza dell’imputato possa creare un vulnus difensivo, cosa che, di fatto, non poteva avvenire nel caso di specie.

In primo luogo, dunque, va effettivamente “censurata” la condotta del difensore il quale avrebbe dovuto chiedere espressamente il rinvio dell’udienza facendo leva sul generale diritto di partecipazione dell’imputato che, comunque, non giustifica l’attivazione dei poteri d’ufficio da parte del Tribunale se trattasi di udienze dal rilievo processuale sostanzialmente nullo.
Abbiamo posto il termine censurata tra virgolette per evidenziare che, in realtà, la scelta difensiva di non chiedere il rinvio non pare essere sbagliata dal punto di vista sostanziale. Il rinvio per l’udienza conclusiva del processo avrebbe prodotto un allungamento dei tempi processuali totalmente inutile atteso che, in ogni caso, il Tribunale, in caso, avrebbe proceduto alla sospensione dei termini di prescrizione.
Insomma, sarebbe stato un rinvio totalmente pretestuoso e che non avrebbe portato a nessun beneficio per l’imputato.

Allo stesso modo, meritano di essere condivise le argomentazioni della Corte d’Appello, che nulla poteva fare riguardo all’omesso rinvio se, come sembra, il difensore non aveva impugnato l’ordinanza del Tribunale mediante l’atto d’appello. Si ricordi che il giudice di secondo grado si pronuncia solo su quanto appellato calando, sul resto, il giudicato.
Se, dunque, in sede di ricorso, nulla è stato detto dalla difesa in merito al legittimo impedimento e non è stato impugnato in modo espresso il verbale d’udienza contestando la decisione del Tribunale, sul punto nulla più può esser fatto atteso che, come anzidetto, su quel particolare punto si è ormai consolidato il giudicato.

Questa è la ragione per cui a nulla servirebbe l’esperimento anche di mezzi di impugnazione straordinari, che sono comunque tassativi e attraverso i quali non si può rimediare a eventuali “dimenticanze” su questioni non eccepite coi mezzi di impugnazione ordinari.

Anche sul fronte CEDU, un eventuale ricorso sarebbe infondato. Oltre che per le ragioni dette sopra (ovvero la mancata richiesta di rinvio dell’udienza e l’omessa impugnazione del verbale), l’art. 6 della CEDU mira a tutelare situazioni di lesione del diritto di difesa effettive e tangibili onde garantire un equo processo che, nel caso di specie, pare esserci stato. Equo processo che comunque non può ritenersi violato dalla mancanza dell’imputato all’ultima udienza, quando effettivamente per tale udienza non era previsto alcun incombente realmente incidente sul diritto di difesa.