Cass. pen. n. 55242/2018
L'elezione di domicilio, ex art. 161 cod. proc. pen., perdura fino a quando non viene espressamente e ritualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore, poiché la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono atti distinti aventi finalità diverse. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado in quanto la notificazione del decreto di citazione in appello era stata effettuata presso il nuovo difensore di ufficio nominato ex art. 91, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'elezione di domicilio, mai revocata, risultava effettuata presso lo studio del primo difensore di ufficio nominato in sede di identificazione).
Cass. pen. n. 40683/2018
comma 4, cod. proc. pen., di un legale non abilitato all'assistenza processuale nella lingua parlata dall'imputato è affetta da nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. e dell'art. 18-ter del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige per l'uso delle lingue tedesca e ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti dell'imputato, che era stato assistito da un difensore d'ufficio, designato dal tribunale, iscritto nelle liste per l'assistenza processuale nella sola lingua italiana).
Cass. pen. n. 1245/2018
In tema di difesa d' ufficio, l'irrituale sostituzione del difensore d'ufficio originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall'art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità della sentenza di primo grado perchè l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato a difensore diverso da quello originariamente nominato nella fase delle indagini preliminari, non avendo quest'ultimo svolto alcuna attività difensiva).
Cass. pen. n. 56347/2017
Non è causa di nullità del giudizio la designazione in udienza, quale difensore di ufficio in sostituzione di altro difensore d'ufficio, di un legale occasionalmente presente in aula non iscritto nell'elenco del Consiglio dell'ordine forense di cui all'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il comma quarto del medesimo articolo, nel prevedere l'obbligo di nominare un sostituto iscritto nell'elenco, fa riferimento ad un difensore immediatamente reperibile, senza richiamare le regole che presiedono alla designazione del difensore d'ufficio e senza comminare alcuna nullità nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo stesso.
Cass. pen. n. 5998/2017
Nell'ipotesi di astensione dall'udienza del difensore - per adesione alla iniziativa proclamata dagli organismi rappresentativi di categoria - non sussiste il diritto dell'imputato, in stato di custodia cautelare o di detenzione assente per rinuncia, di ricevere alcuna comunicazione da parte del giudice, al fine dell'esercizio della facoltà di chiedere che si proceda ugualmente al giudizio. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato che contestava l'avvenuta sospensione dei termini di custodia cautelare a seguito del rinvio dell'udienza per effetto dell'astensione del difensore di fiducia e censurava l'omessa notificazione nei suoi confronti da parte del giudice dell'invito a manifestare la volontà che si procedesse ugualmente, previa designazione di un difensore d'ufficio.).
Cass. pen. n. 37532/2016
L'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., del difensore non avvisato.
Cass. pen. n. 24630/2015
L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria.
Cass. pen. n. 20398/2014
Qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire allo "sciopero", essendo sufficiente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa.
Cass. pen. n. 8104/2014
In tema di restituzione nel termine, non può farsi discendere dalla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza a mani del difensore d'ufficio domiciliatario l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato contumace, qualora la stessa non sia desumibile "aliunde". (Fattispecie relativa a imputato sottoposto a un lungo ricovero ospedaliero che, in assenza di elementi di segno contrario, rendeva verosimile che l'imputato non avesse avuto contatti con il difensore d'ufficio).
Cass. pen. n. 23728/2013
Il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso - per asserito legittimo impedimento, ritenuto insussistente dal giudice - non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato.
Cass. pen. n. 21900/2013
È legittima, a seguito della rinuncia al mandato del difensore di fiducia, pur se non comunicata all'imputato ma alla sola autorità procedente, la notifica del decreto di citazione a giudizio (nella specie immediato) al difensore d'ufficio in precedenza nominato.
Cass. pen. n. 14348/2012
Nel caso in cui il difensore di fiducia che abbia ricevuto l'avviso per l'udienza rinunzi all'incarico prima della sua celebrazione, il giudice può provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio all'udienza stessa, atteso che la suddetta rinunzia non ha effetto immediato, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino all'intervento di tale nomina.
Cass. pen. n. 13660/2011
A garanzia del principio di continuità della difesa, che si riflette anche nel principio di effettività della stessa, l'intervento del sostituto del difensore ha natura episodica ed è quindi consentito nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio. Pertanto, quando l'impedimento del difensore ha carattere definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, se l'imputato non provvede alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta ed insanabile nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
Cass. pen. n. 20863/2011
Il difensore che abbia ottenuto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto a ricevere l'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data nell'ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione e presente alla pronuncia dell'ordinanza, a nulla rilevando che il giudice abbia, comunque, disposto la comunicazione della data della nuova udienza. (Nel caso di specie la comunicazione della data dell'udienza di rinvio era stata erroneamente indirizzata ad uno dei difensori precedentemente revocato).
Cass. pen. n. 13482/2010
In tema di mandato di arresto europeo, dà luogo a nullità della convalida dell'arresto di cui all'art. 13 L. 22 aprile 2005, n. 69 e degli atti ad essa susseguenti, la procedura sostitutoria, effettuata a norma dell'art. 97, comma quarto c.p.p., sull'erroneo presupposto della ritualità della notifica dell'avviso di udienza al difensore d'ufficio, originariamente nominato, quando la mancata partecipazione di quest'ultimo abbia determinato la concreta lesione del diritto di difesa. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha evidenziato che era stata allegata nel ricorso documentazione che, se prodotta in sede di convalida, avrebbe potuto introdurre in sede di convalida elementi fattuali meritevoli del confronto argomentativo nell'adozione dei provvedimenti da parte del Presidente della corte di appello).
Cass. pen. n. 4619/2010
Cessato dalle sue funzioni il difensore di ufficio, per designazione di difensore di fiducia, la successiva revoca a quest'ultimo del mandato non fa rivivere la nomina del primo difensore di ufficio, con la conseguenza che a mani dell'ulteriore difensore di ufficio nominato dal giudice, e non del primo, devono essere eseguite le notifiche dovute all'imputato irreperibile. (Fattispecie relativa a notifica di estratto contumaciale di sentenza).
Cass. pen. n. 40339/2008
Non configura alcuna ipotesi di nullità la nomina di un difensore di ufficio iscritto in un circondario o in un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente.
Cass. pen. n. 36643/2008
Il difensore che abbia ottenuto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza che ha disposto il differimento, in quanto, in tale caso, l'avviso è validamente recepito dal difensore designato in sostituzione a norma dell'art. 97, comma quarto, c.p.p., a nulla rilevando che il giudice abbia comunque disposto la comunicazione della data della nuova udienza. (Nel caso di specie, la comunicazione della data dell'udienza di rinvio era stata erroneamente indirizzata ai difensori di fiducia in precedenza revocati).
Cass. pen. n. 38473/2008
Il difensore d'ufficio deve essere necessariamente sostituito in ogni caso in cui la difesa non venga di fatto esercitata e quindi anche nell'ipotesi in cui lo stesso abbia comunicato al giudice di non poter svolgere il patrocinio a causa della cancellazione dall'elenco dei difensori d'ufficio. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto legittima la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore dell'imputato latitante nominato in sostituzione dell'originario difensore d'ufficio che aveva comunicato ai sensi dell'art. 30 disp. att. c.p.p. di non essere più iscritto nell'apposito elenco ).
Cass. pen. n. 26298/2007
Il difensore nominato come sostituto del titolare, non reperito o non comparso, non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che invece spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore, per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono. *
Cass. pen. n. 26076/2007
Il difensore di fiducia, anche se sostituito in via transitoria da un difensore d'ufficio nei casi di cui all'art. 97, comma quarto, c.p.p., resta titolare della difesa e, pertanto, rimane destinatario delle notificazioni per conto proprio o per conto dell'imputato assistito.
Cass. pen. n. 24486/2006
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato latitante dal difensore d'ufficio non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in quanto il mancato titolo abilitativo rende il difensore privo di legittimazione a proporre l'impugnazione. (In motivazione la Corte ha altresì affermato che il difensore d'ufficio del latitante, che non sia legittimato a proporre ricorso per cassazione, può richiedere di essere sostituito a norma degli artt. 97, comma quinto, c.p.p. e 30 att. c.p.p.).
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Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza di rinvio, poiché, nel diverso caso di rinvio a udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, che per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza. *
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Sono legittimi tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia dell'imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, c.p.p., in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio della udienza per impedimento a comparire, quanto, in accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza. (Nella fattispecie, in cui il giudice del merito aveva dichiarato la contumacia dell'imputato avendo sentito il difensore designato in sostituzione di quello di fiducia rimasto assente, e poi disposto il rinvio della udienza per l'impedimento a comparire di quest'ultimo, con rinnovo dell'avviso al solo difensore impedito, la S.C. ha escluso che si sia configurata qualsivoglia nullità).
Cass. pen. n. 165/2006
Il difensore di ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., in caso di totale disimpegno o disinteresse, non può essere revocato implicitamente, con una successiva nomina di ufficio, essendo invece necessario un formale provvedimento di sostituzione.
Cass. pen. n. 1616/2005
L'inosservanza della norma di cui al quinto comma dell'art. 97 c.p.p., secondo cui il difensore di ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo, determina nullità solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa. Ne consegue che è legittima la designazione di un difensore diverso da quello originariamente nominato allorquando quest'ultimo non abbia svolto alcuna attività defensionale, anche se non ricorrono le condizioni per la sua sostituzione ai sensi dell'art. 97, comma quarto e quinto c.p.p. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice di merito aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio perchè l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. era stato notificato a difensore diverso da quello nominato nella fase delle indagini preliminari).
Cass. pen. n. 36168/2004
Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previsto dall'art. 112 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), è adottato di ufficio dal giudice solo nei casi di cd. « revoca formale» indicati dalle lettere a), b) e c) del comma 1, mentre nel caso di cui alla successiva lettera d), concernente la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito stabilite dalla legge, non può essere disposto senza la tempestiva richiesta dell'ufficio finanziario competente, al quale soltanto è attribuito il potere-dovere di persistente verifica e controllo della sussistenza di tali condizioni, interdetto al giudice dopo l'assunzione del provvedimento di ammissione. (Nell'enunciare il principio, la Corte ha affermato che il provvedimento di ammissione ha natura giurisdizionale e che l'ordinamento preclude in via generale al giudice, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste, di riesaminare autonomamente i propri provvedimenti definitivi per i quali sia prevista espressamente una procedura di revoca).
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In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poichè il citato testo unico, avendo natura « compilativa» non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina (“ricorso» al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto « ricorso”).
Cass. pen. n. 25718/2004
Il giudice che debba nominare un sostituto del difensore di fiducia, regolarmente citato ma non comparso, può avvalersi di un avvocato occasionalmente presente in aula, senza dover attingere all'elenco di cui al secondo comma dell'art. 97 c.p.p. (così come sostituito dagli artt. 1 ss. della legge 6 marzo 2001, n. 60). La disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 97 c.p.p. si riferisce infatti alla nomina del difensore immediatamente reperibile senza che tale adempimento comporti alcun riferimento alle regole che presiedono alla designazione del difensore di ufficio.
Cass. pen. n. 24334/2004
È ammessa la rinnovazione della nomina del difensore di ufficio in persona di soggetto diverso da quello originariamente designato quando quest'ultimo non si sia in concreto attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva, giacché la sostituzione assicura la possibilità effettiva di assistenza per gli atti processuali ancora da compiere. (Fattispecie in cui il decreto di citazione a giudizio era stato notificato a difensore di ufficio diverso da quello al quale era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini).
Cass. pen. n. 14742/2004
In tema di nomina del difensore di ufficio, non configura alcuna nullità la mancata iscrizione del difensore nominato nell'apposito elenco dei difensori di ufficio, non essendo tale sanzione prevista espressamente dalla norma.
Cass. pen. n. 8152/2004
In presenza di due difensori di ufficio, ambedue legittimati a proporre impugnazione, la notifica dell'estratto contumaciale di sentenza legittimamente viene eseguita presso l'uno o l'altro, non essendo previsto un diritto dell'interessato a una duplice notifica mediante consegna a entrambi i difensori, data l'unitarietà della difesa di ufficio, a differenza del caso di possibile coesistenza di più difensori di fiducia.
Cass. pen. n. 6089/2004
In tema di nomina di difensore d'ufficio, non configura alcuna nullità la nomina di un difensore iscritto in un elenco di cui al secondo comma dell'art. 97 c.p.p. di un distretto diverso da quello cui appartiene l'autorità giudiziaria procedente.
Cass. pen. n. 16256/2003
In caso di rinuncia del difensore di fiducia intervenuta dopo la notifica dell'atto, la nomina del difensore di ufficio può avvenire in udienza senza obbligo di comunicazione all'imputato e non viene violato il principio di immutabilità del difensore qualora in un atto successivo il difensore di ufficio non presente venga sostituito dal giudice con altro difensore di ufficio che indipendentemente da come venga qualificato dal giudice, non può che essere un sostituto ai sensi dell'art. 97 quarto comma c.p.p.. (Fattispecie in cui all'udienza preliminare il Gip preso atto della rinuncia del difensore di fiducia nominava un difensore di ufficio e poi nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale ne nominava un secondo qualificandolo come difensore di ufficio mentre invece doveva intendersi sostituto del primo).
Cass. pen. n. 1633/2003
In tema di assistenza del difensore, il rinvio dell'udienza dibattimentale per legittimo impedimento dell'imputato e del difensore, disposto senza aver provveduto alla nomina del sostituto ai sensi dell'art. 97, quarto comma, c.p.p. determina una nullità assoluta insanabile del giudizio.
Cass. pen. n. 14291/2002
Qualora il difensore di fiducia non sia comparso e non abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire allo sciopero proclamato dalla categoria degli avvocati, nella ipotesi che il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, dichiari la propria volontà di aderire all'astensione non è dovuta alcuna comunicazione al difensore di fiducia della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice, esercitando il sostituto processuale tutti i diritti e le facoltà della difesa, ivi compresa la ricezione dell'avviso orale dato dal giudice in udienza.
Cass. pen. n. 9815/2002
È legittima la nomina, da parte del giudice dell'esecuzione, all'interessato di un difensore d'ufficio diverso da quello che, nominato allo stesso interessato nel corso del giudizio di cognizione, si era, di fatto, del tutto disinteressato del proprio assistito.
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Il difensore d'ufficio il quale sia rimasto del tutto assente nel giudizio di cognizione, disinteressandosi del proprio assistito, può essere legittimamente sostituito dal giudice dell'esecuzione, anche attraverso un provvedimento implicito di dispensa dall'incarico, che si può realizzare attraverso la nomina di un diverso difensore di ufficio nel decreto di irreperibilità.
Cass. pen. n. 33724/2001
Configura nullità di ordine generale non assoluta la immotivata sostituzione del difensore di ufficio nell'ipotesi in cui detta sostituzione sia avvenuta in una fase processuale successiva alla nomina, non potendo presumersi in tal caso che il difensore già nominato non abbia svolto attività difensiva, sia pure non manifestatasi all'esterno. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado per nullità del decreto di citazione notificato a difensore di ufficio diverso da quello nominato in sede di indagini preliminari).
Cass. pen. n. 25007/2001
In tema di difesa e rappresentanza dell'imputato, se, alla data di emissione e notificazione dell'avviso di convocazione per l'udienza, non vi è in atti prova dell'impedimento del difensore (nella specie, stato di custodia cautelare), né esso risulta certificato dalla successiva relata di notifica, il giudice non è tenuto a procedere alla nomina del difensore di ufficio.
Cass. pen. n. 9383/2000
Il difensore di fiducia non perde la sua qualifica per il solo fatto che, non essendo egli comparso in dibattimento, sia stato designato in sua sostituzione un difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., non potendosi detta sostituzione considerare efficace oltre il compimento dell'attività processuale per la quale si è resa necessaria. Ne consegue che al difensore di fiducia sostituito ai sensi della citata disposizione normativa e nei cui confronti non sia successivamente intervenuta dichiarazione di revoca del mandato difensivo da parte dell'assistito, spetta la notifica dell'avviso di deposito della sentenza nel caso previsto dall'art. 548, comma 2, c.p.p.; notifica non dovuta, invece, al sostituto designato d'ufficio, la cui funzione dev'essere considerata esaurita al termine del giudizio.
Cass. pen. n. 3571/2000
Poiché la sospensione dell'esecuzione nell'ipotesi prevista dall'art. 656 c.p.p. ha carattere strumentale e direttamente propedeutico all'apertura del procedimento di sorveglianza, il difensore di ufficio nominato dal P.M. all'atto della sospensione dell'ordine di esecuzione è legittimato a svolgere il proprio incarico anche nel procedimento di sorveglianza avviato a seguito della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, non operando in tal caso il principio secondo cui la nomina del difensore intervenuta nel procedimento di esecuzione non può avere efficacia con riferimento a quello di sorveglianza. (Nella specie il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di notificare al difensore, nominato dal P.M. all'atto della sospensione dell'esecuzione, l'avviso dell'udienza per la decisione sull'istanza di detenzione domiciliare, che era stato notificato ad altro difensore, nominato di ufficio dal Tribunale medesimo all'atto di fissazione dell'udienza stessa).
Cass. pen. n. 5749/1999
Qualora l'imputato ammesso al gratuito patrocinio abbia designato come proprio difensore, in violazione di quanto previsto dall'art. 9 della legge 30 luglio 1990 n. 217, un professionista non iscritto all'albo del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, legittimamente il detto giudice provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.p., alla nomina di un difensore d'ufficio ed avverso detto provvedimento non è esperibile ricorso per cassazione. *
Cass. pen. n. 6015/1999
In tema di concessione del termine per preparare la difesa, la disposizione di cui all'art. 108 c.p.p. — che prevede la concessione di un termine «di norma non inferiore a tre giorni» al nuovo difensore dell'imputato, o a quello designato in sostituzione, nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e di abbandono della difesa — non è applicabile nelle ipotesi in cui il giudice designi, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., un sostituto al difensore non comparso la cui istanza di rinvio per contemporaneo impegno professionale sia stata disattesa.
Cass. pen. n. 4660/1999
Il decorso del termine di prescrizione del reato non è sospeso per effetto dell'astensione dalle udienze della classe forense. Infatti la sospensione dei termini ex art. 159 c.p. nella nuova formulazione introdotta con legge n. 332 del 1995 è stabilita direttamente dalla legge e non già a seguito del provvedimento dell'autorità giudiziaria come quella prevista dall'art. 304 c.p.p. Inoltre, a prescindere dal fatto che l'adesione all'astensione collettiva dalle udienze, deliberata dall'associazione di categoria, possa o meno considerarsi come legittimo impedimento del difensore, essa certamente deve essere comunicata, non essendo sicuramente inscrivibile nell'ambito delle cause di legittimo impedimento dell'imputato, dallo stesso difensore all'autorità procedente. Ne consegue che detta adesione essendo suscettibile di valutazione discrezionale da parte del giudice che deve contemperare le ragioni del rinvio con quelle della celebrazione del dibattimento, non determina ex lege gli effetti interruttivi previsti dall'art. 159 c.p.
Cass. pen. n. 54/1999
In caso di perquisizione e successivo sequestro, ove l'indagato abbia nominato un difensore di fiducia, il quale non possa partecipare agli atti probatori, nessun onere incombe al P.M., né di nominare un difensore di ufficio, ex art. 97, comma terzo, c.p.p., difettando la condizione posta dalla norma (di essere l'indagato privo di difensore di fiducia), né di designare un sostituto ex art. 97, quarto comma, c.p.p., non richiedendo la perquisizione ed il sequestro la presenza obbligatoria del difensore.
Cass. pen. n. 4012/1998
In caso di sostituzione del difensore d'ufficio disposta ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., pur rimanendo il detto difensore titolare unico del diritto a ricevere la notifica dei provvedimenti soggetti ad impugnazione, deve tuttavia riconoscersi anche al sostituto, nel silenzio del difensore sostituito, il potere di impugnare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto utilmente proposta la richiesta di riesame da parte del difensore che era stato nominato dal giudice per le indagini preliminari sostituto di quello d'ufficio all'udienza di convalida di cui all'art. 391 c.p.p., seguita da emissione di ordinanza applicativa di misura cautelare).
Cass. pen. n. 8002/1998
È possibile la rinnovazione della nomina del difensore di ufficio in persona di soggetto diverso da quello originariamente designato (art. 97, comma terzo, c.p.p.) quando quest'ultimo non abbia avuto modo di svolgere alcuna attività defensionale e non si siano create pertanto le condizioni per una sua eventuale sostituzione a norma dell'art. 97, comma quarto, detto codice. In tal caso infatti non ha avuto inizio l'attività processuale per la quale l'esercizio della difesa è richiesto e non opera pertanto il principio di immutabilità della difesa. (Fattispecie in cui il decreto di citazione a giudizio è stato notificato presso un difensore di ufficio diverso da quello designato in occasione di un precedente decreto di citazione a giudizio rimasto senza effetto per omessa notifica dovuta ad irreperibilità).
Cass. pen. n. 6493/1998
In base al principio dell'immutabilità del difensore d'ufficio, è illegittima e lesiva del diritto alla difesa la sostituzione, senza giustificato motivo, del difensore nominato che abbia effettivamente esercitato il suo ufficio e svolto in concreto attività a favore dell'imputato; non vi è invece motivo di mantenere ferma la nomina quando il designato non si sia in concreto attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva, ed anzi la sostituzione, dovendo avvenire nel rispetto dei «turni di reperibilità» predisposti a norma degli artt. 97, comma 2, c.p.p. e 29 att., varrà in tal caso a meglio assicurare la possibilità di effettiva assistenza negli atti processuali ancora da compiersi.
Cass. pen. n. 3832/1997
Il nuovo codice di rito si ispira all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, secondo il principio dell'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico, sicché quando sia stata effettuata una nomina di fiducia, l'eventuale mancata comparizione del difensore in udienza non comporta la revoca implicita della designazione fiduciaria, ma dà luogo alla sostituzione ai sensi dell'art. 97, quarto comma, c.p.p. Ne consegue che titolare dell'incarico difensivo rimane sempre l'originario difensore designato, il quale, una volta cessata la situazione causativa della sostituzione, riprende immediatamente il suo ruolo in maniera automatica, proprio per l'indicato principio dell'immutabilità della difesa; ulteriore conseguenza è che l'unico destinatario della notificazione degli atti destinati alla difesa, quali i provvedimenti destinati al gravame, è il difensore titolare dell'incarico e non il temporaneo sostituto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la nullità della notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale — effettuata ai sensi dell'art. 161, quarto comma, c.p.p. — eseguita mediante consegna al sostituto del difensore, designato d'ufficio, anziché al difensore di fiducia).
Cass. pen. n. 2646/1996
L'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze deliberata dall'associazione di categoria non costituisce legittimo impedimento a norma dell'art. 486, comma 5, c.p.p. Ne consegue che il rinvio del dibattimento riconducibile a tale avvenimento legittima la sospensione dei termini di custodia ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. b) c.p.p. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'adesione del difensore allo sciopero di categoria non può configurarsi come legittimo impedimento che, nella prospettiva dell'art. 486, comma 5, c.p.p., è impedimento a comparire e si ricollega a situazioni oggettive, non dipendenti dalla volontà del soggetto «implicito», mentre l'astensione dallo svolgimento delle attività difensive in udienza costituisce una libera scelta del difensore, il quale non è affatto impedito a comparire, ma manifesta espressamente — o tacitamente, rimanendo assente — la volontà di aderire alla proclamata astensione. Sicché tale adesione deve essere inquadrata nella nozione di abbandono della difesa, sia pure giustificato come esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, che non fa venir meno definitivamente l'assistenza fiduciaria, rendendo, invece, operante la previsione dell'art. 97, comma 4, c.p.p., sicché il giudice deve designare un sostituto del difensore di fiducia, ove immediatamente reperibile. Di conseguenza, il rinvio dell'udienza non discende da una diretta applicazione dell'art. 486, comma 5, c.p.p., ma dalla verificata assoluta impossibilità di assicurare la necessaria assistenza difensiva in udienza all'imputato per la non immediata reperibilità di un difensore che possa essere designato come sostituto).
Cass. pen. n. 1442/1996
La rilevanza dell'impedimento a comparire del difensore è circoscritta alla fase dibattimentale, in quanto solo per essa è stata prevista dal legislatore, che non ha riprodotto analoga norma per altre fasi procedimentali, relativamente alle quali deve trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 97, comma 4, c.p.p., secondo cui, ove sia richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia non compaia, il giudice provvede senz'altro a designare altro difensore. (Fattispecie relativa a procedimento di prevenzione, nel quale l'impedimento del difensore di fiducia era rappresentato dalla sua adesione all'astensione dalle udienze deliberate dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Avvocati).
Cass. pen. n. 195/1996
La nomina quale difensore di ufficio dell'imputato di un legale appartenente ad un circondario diverso da quello dell'ufficio procedente non è causa di nullità ai sensi degli artt. 178, lettera e) e 179 c.p.p., essendo previsto che, in mancanza della tabella di cui all'art. 29, D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, il difensore di ufficio possa essere nominato in base agli albi professionali.
Cass. pen. n. 11415/1995
I praticanti procuratori legali ammessi al patrocinio davanti alla pretura del distretto, iscritti ad uno speciale registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, possono essere nominati difensori di ufficio in sede penale. (Il principio di diritto sopra massimato è stato fondato sulla idoneità predefinita per legge secondo le procedure a tale scopo dettate per l'iscrizione agli albi e sulla base ricostruzione del sistema normativo che chiama i Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori ad integrare gli elenchi ricavati dagli albi inserendovi i soggetti idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio, a norma degli artt. 97 comma 2 c.p.p. e 29 att. c.p.p.).
Cass. pen. n. 22/1994
Il nuovo codice di procedura penale, radicalmente innovando rispetto alla precedente disciplina ed ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge delega, all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa di ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che, di per sé, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro (e che si possono individuare, secondo il disposto dell'art. 97, quarto comma, c.p.p., nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa) il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge, proprio per l'immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta. Ne consegue che unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è il difensore che risulti titolare dell'ufficio, con esclusione, quindi, del difensore chiamato a sostituire il già nominato difensore di ufficio o quello incaricato della difesa dallo stesso imputato.
Cass. pen. n. 7909/1994
Qualora, essendo richiesta la presenza del difensore, venga nominato difensore di ufficio dell'imputato come sostituto di quello designato un praticante procuratore legale, poiché per quest'ultimo non è previsto l'inserimento nell'elenco dei difensori di ufficio, si verifica la nullità di cui all'art. 178, lettera c) c.p.p., concernente l'assistenza dell'imputato, la quale è assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p.
Cass. pen. n. 23/1994
In materia di interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare, l'art. 294, quarto comma, c.p.p. prevede per il pubblico ministero e per il difensore la «facoltà di intervenire» e non l'obbligo, e di conseguenza, se il difensore non si avvale di tale facoltà, il giudice non deve designare alcun sostituto a norma dell'art. 97, quarto comma, stesso codice.
Cass. pen. n. 1858/1993
Nel caso in cui, per l'interrogatorio da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice non ritenga di procedere personalmente, ma, ai sensi dell'art. 294 c.p.p. quinto comma, richieda il giudice per le indagini preliminari del luogo, l'individuazione del difensore di ufficio spetta al giudice rogante in quanto competente al compimento dell'atto per cui si procede; spetta invece al giudice delegato emettere l'avviso della fissazione dell'interrogatorio, nonché, eventualmente, la comunicazione di individuazione del difensore di ufficio, disposta dal giudice richiedente.
Cass. pen. n. 205/1993
La disposizione dell'art. 28 att. c.p.p., secondo cui il nominativo del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato, non è tutelata, in caso di omissione, da sanzione di nullità sicché, per la tassatività di queste (art. 177 c.p.p.), non si può ritenere che la mancata comunicazione all'indagato del nominativo di quel difensore comporti la nullità dell'atto al cui compimento è finalizzata la designazione, sempreché il difensore sia stato avvertito. (Fattispecie relativa ad atti di perquisizione e sequestro).
Cass. pen. n. 616/1993
Qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti che non si è potuto provvedere alla notificazione del decreto di citazione al difensore dell'imputato per il decesso del difensore stesso, il giudice deve immediatamente — e cioè, prima del dibattimento — nominare un difensore di ufficio.
Cass. pen. n. 922/1992
In tema di udienza di convalida, l'art. 391, secondo comma, c.p.p. conferisce al giudice il potere di nominare un difensore di ufficio all'indagato qualora il difensore di fiducia non sia stato reperito o non sia comparso. Dall'espresso rinvio della detta disposizione all'art. 97, quarto comma, dello stesso codice consegue che la nomina del difensore di ufficio presuppone che il difensore di fiducia sia stato tempestivamente ricercato nei luoghi abituali di reperibilità ma non che sia stato in precedenza ritualmente avvisato. Ne deriva che la sostituzione del difensore di fiducia con il difensore nominato dall'ufficio, ove il primo non sia stato rintracciato ancorché efficacemente ricercato nei luoghi di abituale reperibilità, non produce affatto la nullità del giudizio di convalida e della relativa ordinanza.
Cass. pen. n. 10008/1991
Anche nell'ipotesi del giudizio direttissimo con contestuale procedura di convalida dell'arresto in flagranza, disciplinata dall'art. 449 c.p.p., si applicano le disposizioni di cui all'art. 391 c.p.p. (espressamente richiamate, «in quanto compatibili», dal suddetto art. 449) il quale, se da un lato afferma il principio della «partecipazione necessaria» di un difensore all'udienza di convalida, dall'altro prevede che, ove il difensore di fiducia non sia stato «reperito» ovvero non sia «comparso», si provvede a norma dell'art. 97 stesso codice, riguardante la nomina e la partecipazione del difensore «di ufficio» dell'imputato. (Fattispecie in cui non essendo andata a buon fine la notifica della data fissata per l'udienza di convalida al difensore di fiducia — notifica effettuata alle 20,45 — a causa della chiusura dello studio professionale e dell'assenza di persone idonee a riceverla, all'imputato era stato nominato un difensore di ufficio il quale, all'udienza di convalida, aveva chiesto rinvio per permettere l'intervento del difensore di fiducia; richiesta respinta dal tribunale sul rilievo — condiviso dalla Cassazione — della regolarità della tentata notifica al difensore di fiducia).