(massima n. 1)
La conoscenza di un legittimo impedimento dell'imputato (quale, la detenzione sopravvenuta per altra causa) preclude la dichiarazione di contumacia, e solo ove l'imputato impedito esplicitamente consenta che l'udienza avvenga in sua assenza, o, se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione l'istituto dell'assenza, ai sensi dell'articolo 420 quinquies del codice di procedura penale.