(massima n. 1)
Il giudice, secondo il principio del libero convincimento, nel valutare l'impedimento a comparire all'udienza addotto dall'imputato (articolo 420 ter del c.p.p.), ben può disattendere, senza neppure l'obbligo di disporre accertamenti fiscali e con il semplice ausilio di regole di esperienza, certificazioni sanitarie che, pur prescrivendo cure e riposo, non attestino univocamente l'assoluto impedimento a comparire: questo, infatti, oltre che grave e assoluto, deve essere attuale, cioè riferito all'udienza per la quale l'imputato è stato citato, in quanto l'impossibilità a presenziare alla stessa deve risultare come non altrimenti superabile dal soggetto. (Da queste premesse, la Corte ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione del giudice di merito che aveva disatteso la certificazione sanitaria sul rilievo assorbente che questa non conteneva l'attestazione dell'impossibilità di presenziare all'udienza, quale conseguenza della patologia refertata; e, del resto, in relazione alla mancata effettuazione di visita fiscale, difettava finanche dell'indicazione del luogo nel quale questa avrebbe potuto essere effettuata).