(massima n. 1)
Non costituisce legittimo impedimento a comparire dell'imputato la condizione di sottoposizione alla misura dell'affidamento in prova per lo svolgimento di un programma di recupero dalla tossicodipendenza presso una struttura pubblica o privata, sicché l'autoritą giudiziaria procedente non ha l'obbligo di disporne la traduzione in udienza.