(massima n. 1)
La partecipazione ad una seduta della Camera di appartenenza - anche alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2001 - ben può costituire legittimo impedimento tale da determinare il rinvio dell'udienza, sia essa preliminare o dibattimentale, purché l'imputato istante, personalmente o tramite il proprio difensore, fornisca prova idonea dell'assoluto impedimento derivante dall'esercizio di funzioni parlamentari. Qualora tale prova sia insufficiente o impossibile, come nel caso di impedimento relativo ad un momento futuro e dedotto in base alla mera convocazione della seduta della Camera, il giudice, pur non avendo l'obbligo, ha il potere di verificare la sussistenza dell'impedimento, a garanzia del rispetto delle funzioni parlamentari e delle esigenze dell'imputato. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che l'adozione di un'ordinanza con cui il giudice esercita il potere di verificare l'impedimento dell'imputato a comparire in udienza, addotto con riferimento all'attività di parlamentare e non provato in modo idoneo dall'imputato medesimo, rappresenti comportamento macroscopicamente anomalo e settario, valutabile come sintomatico di grave inimicizia, idonea a fondare un'istanza di ricusazione del giudice).