(massima n. 1)
L'impedimento a comparire dell'imputato di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen. - che concerne non solo la capacitą di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di partecipare attivamente, per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa - sussiste anche in relazione ad una malattia a carattere cronico, purché determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza dichiarativa della contumacia di un'imputata affetta da "cardiopatia ischemica cronica con angioplastica coronarica ed episodi di ipertensione e recente dolore toracico" motivata con il carattere cronico della malattia e la mancata attestazione dell'incapacitą di deambulare).