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Articolo 493 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Richieste di prova

Dispositivo dell'art. 493 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1(2).

2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva(1).

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato nell’ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1.
[omissis]

__________________

(1) Si ritiene applicabile quanto disposto dall'art. 190 in materia di diritto alla prova.
(2) Comma così modificato dall'art. 30, co. 1, lett. a) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

Si tratta dell'esposizione dei fatti da provare e la richiesta di ammissione delle prove. La ratio di questo momento processuale si ravvisa nell'esigenze che siano le parti ad illustrare i fatti che vogliono provare e a chiedere l'ammissione delle prove, dal momento che il giudice in questa fase non ha un ruolo attivo, ma interviene solo come destinatario delle iniziative del pubblico ministero e dei difensori.

Spiegazione dell'art. 493 Codice di procedura penale

L’art. 493 c.p.p. disciplina il momento delle richieste di prova.

Ai sensi del comma 1, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento e la lettura del capo di imputazione (art. 492 del c.p.p.), il dibattimento prosegue con le richieste di prova. Nello specifico, il pubblico ministero, i difensori delle parti private eventuali (nell’ordine, della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e il difensore dell’imputato indicano i fatti che intendono provare e le prove di cui chiedono l'ammissione.

Il momento dell’indicazione dei fatti da provare è assolutamente fondamentale per permettere al giudice di decidere sull’ammissione delle prove. L’importanza dell’atto si comprende maggiormente tenendo presente che il giudice non conosce nulla delle indagini preliminari, salvo gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

Sempre il comma 1 (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) precisa che il pubblico ministero, difensori delle parti private e il difensore dell’imputato indicano i fatti che vogliono provare e chiedono l’ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità ai sensi dell’art. 189 del c.p.p. e del comma 1 dell’art. 190 del c.p.p.. Con questa precisazione, il legislatore ha previsto che l’illustrazione deve riguardare soltanto il profilo dell’ammissibilità delle prove. In tal modo, si vuole evitare che questo momento diventi un modo per introdurre in dibattimento elementi investigativi direttamente o indirettamente legati al merito della vicenda.

Nonostante l'oralità che caratterizza l’illustrazione dei fatti da provare e le richieste di prova, non è escluso l'utilizzo di memorie scritte, di cui le parti possono avvalersi, soprattutto per facilitare l'enucleazione di questioni probatorie complesse. Tuttavia, esse comunque devono attenersi al divieto di introduzione di prove non ammissibili (quali, ad esempio, di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero).

Il comma 2 prende in considerazione le prove che devono essere indicate nella lista ex art. 468 del c.p.p.. In particolare, la norma stabilisce che l’esame testimoniale di persone non indicate nella lista depositata ai sensi dell’art. 468 del c.p.p. è ammissibile, ma soltanto quando la parte interessata dimostri di non averle potute indicare tempestivamente.
Ad ogni modo, nuove prove possono comunque essere ammesse anche al termine dell'istruzione dibattimentale ex art. 507 del c.p.p. o, se vi è assoluta necessità, persino dopo l'inizio della discussione ex art. 523 del c.p.p..

Poi, il comma 3 prevede che le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuto nel fascicolo del pubblico ministero e della documentazione relativa alle indagini difensive svolte. Tale acquisizione non è di poco conto. Infatti, con la lettura degli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento, si realizza a tutti gli effetti l'acquisizione al processo della prova e, quindi, la sua diretta utilizzabilità ai fini della decisione del giudice.

Tale acquisizione non è di poco conto, posto che tramite la lettura degli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento si realizza a tutti gli effetti l'acquisizione al processo della prova e, quindi, la sua diretta utilizzabilità ai fini della decisione del giudice. Ad ogni modo, l'accordo del pubblico ministero e dell'imputato non inficia certo il potere d'acquisizione d'ufficio delle prove da parte del giudice, come infatti prevede il comma 1 bis dell'art. 507 del c.p.p.. Però, a parte questo, può comportare un notevole risparmio di tempo in favore dell'economia processuale. Sempre a tal proposito, non si può dimenticare il fatto che le prove acquisite di concerto al fascicolo per il dibattimento dovranno comunque subire il vaglio di ammissibilità da parte del giudice ex art. 190 del c.p.p..

Infine, secondo il comma 4, il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione ed interruzione. Inoltre, il presidente impedisce anche ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti di indagini preliminari: infatti, si deve ricordare che gli atti compiuti durante le indagini preliminari e contenuti solo nel fascicolo del pubblico ministero non possono essere conosciuti dal giudice del dibattimento.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
In linea con quanto suggerito dalla Relazione di accompagnamento alla legge delega e in attuazione del criterio di delega enunciato dall’art.1, comma 11, lett. b) della legge delega, si è scelto di modificare il primo comma dell’art. 493 c.p.p., impiegando il verbo «illustrare», con riferimento alla richiesta di prove delle parti.


La modifica intende enfatizzare l’introduzione di «un momento dialettico che accompagni le richieste di prova delle parti» a beneficio di un consapevole e razionale esercizio del sindacato giudiziale previsto dagli artt. 189 e 190 c.p.p., al fine di evitare un ingresso incontrollato di prove nel dibattimento e, quindi, appesantire l’istruttoria o impedire una effettiva programmazione del lavoro.


La richiesta di ammissione della prova è articolata nei momenti dell’indicazione dei fatti che si intendono provare e dell’illustrazione dell’ammissibilità e rilevanza delle prove.
Per evitare che tale momento si trasformi in un modo surrettizio in un’occasione per veicolare al giudice elementi conoscitivi di valutazione, si è specificato che l’illustrazione deve concernere esclusivamente l’ammissibilità della prova ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1, c.p.p..


Peraltro, rimane fermo il potere del presidente, sancito dall’ultimo comma dell’art. 493 c.p.p., di impedire ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.

Massime relative all'art. 493 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 13525/2011

Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, nell'ambito delle sue funzioni di partecipazione alla definizione delle prove. (Dichiara inammissibile, Giud.pace Ripatransone, 16/06/2010).

Cass. pen. n. 40527/2010

La presentazione della lista testimoniale del P.M. presso la cancelleria di una sezione diversa da quella competente a giudicare non comporta alcuna forma di invalidità processuale, non incidendo sulle valutazioni del giudice in ordine all'ammissibilità della prova. (Fattispecie in cui il giudice di primo grado ha concesso il rinvio dell'udienza per consentire al difensore di esaminare la lista del P.M. e indicare eventualmente, ex art. 493, comma terzo, cod. proc. pen., le prove che non aveva potuto dedurre prima). (Annulla con rinvio, App. Genova, 01/12/2008).

Cass. pen. n. 19679/2010

Il consenso delle parti all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero può essere prestato anche tacitamente, qualora il comportamento processuale delle stesse sia incompatibile con la volontà contraria all'acquisizione. (Annulla senza rinvio, App. Messina, 31 ottobre 2007).

Cass. pen. n. 7061/2010

Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, sia esso di fiducia o d'ufficio, in quanto estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle prove e conseguente al principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore.

Cass. pen. n. 23157/2007

Il consenso prestato dall'imputato per l'acquisizione di verbali di dichiarazioni, a norma degli artt. 513, comma primo e 493, comma terzo c.p.p., non è revocabile.

Cass. pen. n. 5327/2004

Se è vero che la situazione di impossibilità che consente, secondo l'art. 493, secondo comma, c.p.p., la acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall'art. 468 dello stesso codice deve essere intesa in senso relativo e non assoluto, potendo essa ricorrere anche in presenza di un contesto di difficile esercizio della facoltà riconosciuta alle parti dall'art. 468 cit., rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito la valutazione delle circostanze addotte dalle parti processuali per dimostrare di non avere potuto indicare tempestivamente le prove nella lista.

Cass. pen. n. 2524/1996

Non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa nell'esposizione introduttiva del P.M. con cui si riportino le dichiarazioni rese dagli imputati in sede di indagini preliminari, non essendo la stessa in alcun modo vincolante per il giudice.

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