(massima n. 2)
In tema di impedimento a comparire del difensore, va considerato come "prontamente comunicato" quell'impedimento che sia reso noto al giudice non appena conosciuta la contestualitą degli impegni professionali. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non tempestiva la comunicazione dell'impegno di un difensore che, non avendo partecipato all'udienza in quanto sostituito da difensore di ufficio, aveva depositato l'istanza di differimento dopo dieci giorni, a decorrere da detta udienza in relazione ad un'udienza di poco successiva, fondando la richiesta sulla sussistenza di impegni professionali da tempo preesistenti).