(massima n. 1)
Il legittimo impedimento di uno solo dei due difensori di fiducia dell'imputato, non consentendo il rinvio dell'udienza ex art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., non comporta in caso di erroneo accoglimento dell'istanza da parte del giudice la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma primo, lett. c), c.p.