(massima n. 1)
L'imputato che si trovi agli arresti domiciliari per altra causa, in forza di un provvedimento sopravvenuto alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, č legittimamente impedito a comparire, per cui č nulla, ex art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., la dichiarazione di contumacia pronunciata sul presupposto della mancata tempestiva comunicazione al giudice procedente della situazione detentiva, in quanto l'art. 420 ter c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 484 c.p.p., non impone all'imputato un onere di pronta comunicazione dell'impedimento, previsto, invece, solo per il difensore)