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Articolo 420 sexies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo

Dispositivo dell'art. 420 sexies Codice di procedura penale

1. (1)Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420 quater, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell'udienza, individuata ai sensi dell'articolo 420 quater, comma 4, lettera b), nella quale è citata a comparire davanti all'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

2. La polizia giudiziaria provvede altresì agli adempimenti previsti dall'articolo 161 e, quando la persona rintracciata risulta priva del difensore, procede ai sensi dell'articolo 97, comma 4, comunicando alla persona rintracciata il nominativo del difensore di ufficio nominato. In ogni caso, la persona rintracciata è avvisata che al difensore sarà notificato avviso della data di udienza individuata ai sensi del comma 1. Delle attività svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata la polizia giudiziaria redige processo verbale.

3. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma 2.

4. Il giudice con decreto revoca la sentenza e, salvo quanto previsto al comma 6, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell'imputato e alle altre parti della data dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b). L'avviso è comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta.

5. Nell'udienza fissata per la prosecuzione ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Salva l'applicazione degli articoli 420 e 420 ter, si procede sempre ai sensi dell'articolo 420 bis, comma 1, lettera a).

6. Quando la sentenza è revocata nei confronti di un imputato che, all'atto della sua pronuncia, era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione e dispone che l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza sia notificato all'imputato, al difensore dell'imputato e alle altre parti, nonché comunicato al pubblico ministero, almeno venti giorni prima. All'udienza il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Si applicano gli articoli 420, 420-bis e 420-ter.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


(Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo)
1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:
a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;
b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;
c) in ogni altro cas
o in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;
d) se deve essere
pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.
3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udi
enza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.
4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli
articoli 438 e 444.

__________________

(1) Disposizione inserita dall'art. 23, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La nuova disciplina dell’assenza dell’imputato vuole garantire l’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato. In tal modo, si è cercato di assicurare il diritto dell’imputato a partecipare al processo, ma equilibrandolo con la necessità di non bloccare lo svolgimento del processo a causa dell’assenza consapevole e volontaria da parte dell’imputato stesso.

Spiegazione dell'art. 420 sexies Codice di procedura penale

Nell’ambito del più ampio intervento sulla disciplina dell’assenza, la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha introdotto l’art. 420-sexies c.p.p., il quale disciplina la revoca della sentenza di non doversi procedere emessa ai sensi dell’art. 420 quater del c.p.p..

Se l’imputato non è a conoscenza della pendenza del processo a suo carico, non potrà esserci processo in assenza e il giudice deve emettere sentenza inappellabile di non luogo a procedere ex art. 420-quater c.p.p.. A questo punto, si apre un periodo di ricerca del prosciolto della durata del doppio del termine di prescrizione indicato dall’art. 159 del c.p.p. per i reati contestati.

La procedura per la revoca è attivata quando viene rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere. Però, la disciplina si differenzia in base allo status del rintracciato.

Il comma 1 prende in considerazione l’ipotesi in cui la persona rintracciata non è destinataria della misura cautelare di custodia cautelare o degli arresti domiciliari.

In tal caso, la polizia giudiziaria notifica al soggetto rintracciato la sentenza e lo informa della riapertura del processo, della data dell’udienza in cui è citata a comparire dinanzi all’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

Infatti, nella sentenza c’è anche l’avviso all’imputato della data in cui si terrà l’udienza per la riapertura. Ciò perché si vuole escludere che il procedimento possa imbattersi di nuovo nelle stesse difficoltà che hanno precedentemente impedito di procedere.

Ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria deve compiere una serie di attività:
  • provvede agli adempimenti di cui all’art. 161 del c.p.p. per individuare i luoghi delle successive notificazioni (dichiarazione o elezione di domicilio);
  • inoltre, raccoglie la nomina del difensore di fiducia oppure, se la persona rintracciata è rimasta priva del difensore, comunica le generalità di un difensore d’ufficio, nominato ai sensi del comma 4 dell’art. 97 del c.p.p..

Delle operazioni e degli avvisi è redatto verbale. Come precisato dal comma 3, tale verbale, con la relazione di notificazione, è trasmesso senza ritardo al giudice.

Il comma 4 precisa che il giudice, con decreto, revoca la sentenza e fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell’imputato e alle altre parti della data dell’udienza. L’avviso è comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data d’udienza.

A norma del comma 5, nell’udienza, il giudice verifica la regolare costituzione delle parti. Salvo i casi di irregolarità della notifica o di legittimo impedimento (art. 420 del c.p.p. e art. 420 ter del c.p.p.), nell’ipotesi di mancata comparizione dell’imputato, viene dichiarata l’assenza ex art. 420 bis, comma 1, lett. a) c.p.p. (infatti, la citazione per l’udienza, contenuta nella sentenza di revoca, è stata notificata all’imputato a mani proprie).

Invece, il comma 6 disciplina l’ipotesi in cui la persona rintracciata è destinataria della misura cautelare di custodia cautelare o degli arresti domiciliari.

In questo ultimo caso, insieme alla notifica della sentenza, viene data esecuzione alla misura (cioè, l’imputato viene arrestato). In tale ipotesi, il giudice fissa l’udienza per la prosecuzione e dispone che l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza sia notificato all’imputato, al difensore dell’imputato e alle altre parti, nonché comunicato al pubblico ministero, almeno venti giorni prima. All’udienza il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti, secondo le modalità ordinarie.

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