(massima n. 1)
La disciplina in materia di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, dettata per l'udienza preliminare dall'art. 420 ter c.p.p., pur trovando applicazione, per il richiamo contenuto nell'art. 441, comma 1, stesso codice, anche nel giudizio abbreviato di primo grado, non č, invece, da considerare applicabile al giudizio camerale d'appello previsto dal combinato disposto degli artt. 443, comma 4, e 599 c.p.p., atteso che tali articoli sono rimasti immutati pur dopo l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479 (attuativa dei principi del «giusto processo» di cui al novellato art. 111 della Costituzione), per cui č da ritenere che l'udienza camerale di discussione del suddetto giudizio d'appello continui ad essere soggetta alla regola secondo la quale essa puņ essere rinviata solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia manifestato la volontą di comparire, giusta quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 127, comma 4, e dall'art. 599, comma 2, c.p.p.; il che, manifestamente, non dą luogo ad alcuna disparitą di trattamento suscettibile di costituire violazione dell'art. 3 della Costituzione.