(massima n. 1)
L'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, come causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa come impedimento esclusivamente meccanico dell'imputato a fare ingresso nell'aula d'udienza, in quanto la facoltà di comparire, che è estrinsecazione dell'esercizio del diritto di difesa, implica che l'imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico in modo vigile ed attivo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la patologia riscontrata all'imputato - consistita in una sindrome algica lombo-sacrale acuta irradiata ad entrambi gli arti inferiori e trattata con oppioidi forti - non solo comportasse una difficoltà nella deambulazione, ma anche l'incapacità a comparire all'udienza per chi volesse esercitare, con la necessaria tranquillità, il diritto di difesa).