(massima n. 1)
In tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato — detenuto per altra causa — allorché tale condizione non risulti dagli atti, sia sconosciuta al giudice e l'imputato, pur potendo, non si sia attivato, con un minimo di diligenza, per comunicarla, posto che l'impossibilità oggettiva a comparire, per essere rilevante, implica l'irresistibilità dell'ostacolo e la prova che l'interessato ha tenuto un comportamento adeguato all'intenzione di superarlo.