(massima n. 1)
Non costituisce legittimo impedimento del difensore, idoneo a dar luogo ad un rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen., il contemporaneo impegno assunto dal difensore in attivitą di docenza presso una scuola di specializzazione per le professioni legali, dovendo escludersi che tale tipologia di impegno possa essere ricondotta ad un impedimento di natura professionale.