(massima n. 1)
La disciplina relativa all'impedimento del difensore, gią prevista dal comma 5 dell'abrogato art. 486 c.p.p., e ora riprodotta nell'art. 420 ter, comma 5, stesso codice, non trova applicazione nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza, ove la partecipazione necessaria del difensore, in caso di mancanza, anche giustificata, di quello di fiducia, viene assicurata dalla nomina di un difensore d'ufficio.