(massima n. 1)
La disposizione già contenuta nell'art. 486, comma 5, c.p.p. ed ora trasfusa nell'art. 420 ter, comma 5, stesso codice, secondo cui il giudice deve sospendere o rinviare l'udienza in caso di assoluto e giustificato impedimento del difensore a comparire, non può trovare applicazione nei procedimenti camerali diversi dall'udienza preliminare (con specifico riferimento alla quale, nella sua nuova funzione, il citato art. 420 bis è stato introdotto), valendo tale principio anche quando trattisi di procedimenti per i quali (come nel caso previsto dall'art. 666, comma 4, c.p.p.), sia prescritta la presenza necessaria del difensore; prescrizione, questa, per la cui osservanza è sufficiente che si provveda, ove manchi il difensore di fiducia, alla sostituzione del medesimo con un difensore d'ufficio.