(massima n. 2)
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, č operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilitā.