(massima n. 1)
L'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420 ter c.p.p. in relazione all'udienza preliminare, non č applicabile al giudizio camerale di appello che sul punto resta disciplinato dall'art. 127 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 599 comma 1, nonché dallo stesso comma 2 dell'articolo da ultimo citato, secondo i quali il rinvio dell'udienza camerale č possibile solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero quando abbia manifestato la volontā di comparire.