(massima n. 1)
L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dą luogo ad assoluta impossibilitą a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneitą dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilitą di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'impossibilitą di nominare un sostituto potesse desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti intendevano avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti).