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Articolo 420 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Costituzione delle parti

Dispositivo dell'art. 420 Codice di procedura penale

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato(1).

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità(2).

2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all’articolo 420 ter, il giudice procede ai sensi dell’articolo 420 bis(3).

2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale(3).

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all’articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell’articolo 420-bis.
2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.

[omissis]

__________________

(1) L'udienza preliminare si svolge in camera di consiglio, quindi non è pubblica, e l'imputato non deve essere necessariamente presente, potendo questi liberamente scegliere di non presenziare all'udienza.
(2) In caso di necessaria rinnovazione degli avvisi invalidi, è necessario rinviare l'udienza.
(3) Comma introdotto dall'art. 23, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

L’art. 420 c.p.p. ritrova la propria ratio nella volontà di garantire un valido contraddittorio tra le parti. Infatti, l’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 del c.p.p., ma con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore. Ecco perché, in via preliminare, all’inizio dell’udienza, il g.u.p. deve accertare la regolare costituzione delle parti.

Spiegazione dell'art. 420 Codice di procedura penale

L’art. 420 c.p.p. disciplina lo svolgimento dell’udienza preliminare.

Il comma 1 stabilisce che l’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio ex art. 127 del c.p.p., senza pubblico ma con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato. Invece, l’imputato e la persona offesa hanno il diritto di partecipare: cioè, essi possono assistervi, ma possono anche liberamente scegliere di non presenziare.

Ai sensi del comma 2, all’inizio dell’udienza, il giudice procede al controllo della regolare costituzione delle parti.

Il g.u.p., quando accerta l’irregolarità di un avviso, di una citazione, di una comunicazione e di una notifica, deve dichiararne la nullità e deve ordinare la rinnovazione dell’avviso o della notifica nulla, rinviando l’udienza a nuova data.

Il nuovo comma 2-bis (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) prende in considerazione l’ipotesi in cui, verificata la regolarità delle notificazioni, l’imputato non è presente. Se l’imputato non è impedito a comparire (art. 420 ter del c.p.p.), il giudice dovrà applicare l’art. 420 bis del c.p.p. (disciplina dell’assenza dell’imputato). Pertanto:
  • se l’imputato ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e quindi la sua assenza è consapevole e volontaria, il giudice procederà in sua assenza;
  • nel caso in cui non si possa dire che l’imputato abbia effettiva conoscenza della pendenza del processo e dunque la sua assenza non è consapevole e volontaria, il giudice deve rinviare l’udienza e disporre la notifica personale all’imputato assente inconsapevole.

Poi, il comma 2-ter (anch’esso inserito dalla riforma Cartabia) disciplina i casi in cui l’imputato viene considerato “presente” ed è rappresentato dal difensore. In particolare, l’imputato è considerato “presente” nei seguenti casi:
  • quando, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza;
  • quando è presente ad un’udienza e poi non compare alle successive;
  • quando richiede per iscritto di essere ammesso ad un procedimento speciale oppure è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.

Come precisato dal comma 3, al fine di garantire la necessaria presenza del difensore dell’imputato, se il difensore dell’imputato (di fiducia o quello d’ufficio precedentemente nominato) non compaia, il giudice provvede alla nomina di un difensore d’ufficio ex comma 4 dell’art. 97 del c.p.p..

Infine, il comma 4 stabilisce che, di regola, il verbale dell’udienza preliminare sia redatto in forma riassuntiva ai sensi del comma 2 dell’art. 140 del c.p.p.. Però, su richiesta di parte, il g.u.p. dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva oppure la redazione del verbale con la stenotipia.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Viene introdotto il comma 2 bis, per il quale solo in caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non è impedito (“non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 420 ter”), si procede ai sensi dell’articolo 420 bis: ossia alla verifica della sua assenza.


Con il nuovo comma 2 ter dell’art. 420, invece, vengono ridefiniti, come imposto dalla delega, i casi in cui l’imputato si deve ritenere presente, aggiungendo ai casi tradizionali dell’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, i casi, nuovi, dell’imputato che ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la scelta di un procedimento speciale.


Due situazioni, queste ultime, nelle quali non solo è certo che l’imputato ha avuto conoscenza del processo e della sua imputazione, ma risulta che ha addirittura deciso di avvalersi del diritto (riconosciutogli dalla legge in relazione alla scelta dei riti speciali) di partecipare con una istanza scritta o con un procuratore speciale.

Massime relative all'art. 420 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 54079/2017

In tema di impedimenti del difensore, è legittimo il diniego di differimento dell'udienza dibattimentale qualora la relativa istanza sia avanzata da un professionista che, in assenza dell'imputato, si limiti ad affermare la propria qualità di difensore del medesimo, senza depositare atto di nomina da questi sottoscritto.

Cass. pen. n. 9461/2015

La condizione dell'imputato detenuto per altra causa che abbia dichiarato di rinunciare a comparire non è assimilabile a quella dell'imputato contumace e, pertanto, allo stesso non è dovuta la notifica dell'estratto contumaciale di sentenza. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che il termine per impugnare decorreva dalla data di deposito della motivazione della sentenza).

Cass. pen. n. 4909/2015

Qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione.

Cass. pen. n. 6682/2012

La nullità derivante dal mancato avviso dell'udienza preliminare al difensore dell'imputato non comparso non può dirsi sanata se la relativa eccezione non sia stata sollevata dal difensore d'ufficio, la cui presenza nel processo è conseguenza proprio di quel vizio

Cass. pen. n. 37483/2006

La conoscenza, da parte del giudice, di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato ne preclude la dichiarazione di contumacia, a meno che l'imputato stesso non acconsenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi.

Cass. pen. n. 22048/2006

L'imputato contumace che tramite il suo difensore, che lo rappresenta ai sensi dell'art. 420 quater, comma secondo, c.p.p., esterni la sua volontà di comparire per ottenere la revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, in caso sia legittimamente impedito, ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza ex art. 420 ter c.p.p., e la lettura dell'ordinanza di rinvio, effettuata in udienza alla presenza del difensore, sostituisce la notificazione all'imputato della data dell'udienza.

Cass. pen. n. 21752/2006

In tema di impedimento a comparire dell'imputato, l'assoluta impossibilità necessita la precisa rappresentazione al giudice della natura della patologia; ne consegue che generiche certificazioni dalle quali non si identifica la natura dell'infermità ed i suoi concreti profili ostativi non sono idonee a provare il legittimo impedimento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto generica la certificazione relativa a «un intervento chirurgico» subito dall'istante).

Cass. pen. n. 18996/2006

Non può trovare accoglimento l'istanza di rinvio del difensore per contemporanei impegni professionali, documentati con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, trattandosi di autocertificazione non prevista e non consentita nella sede processuale (nella specie, procedimento di cassazione) per attestare l'impedimento.

Cass. pen. n. 15862/2006

La mancata comparizione dell'imputato all'udienza senza indicare alcun legittimo impedimento e senza che il giudice verifichi i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia — limitandosi ad annotare nel verbale di udienza che l'imputato è «libero assente» — costituisce una anomalia tale da rendere impossibile stabilire se si tratti di mancata presenza dovuta a oggettiva impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione al contraddittorio, con la conseguenza che tale incertezza non può che essere intesa in senso favorevole all'imputato non comparso e non dichiarato ritualmente contumace. Ne consegue che, in tal caso, il rinvio conseguente all'impedimento accertato del difensore implica necessariamente la nuova citazione non solo del difensore fiduciario impedito, ma anche dell'imputato assente.

Cass. pen. n. 33435/2006

Non lede il diritto di difesa l'esercizio da parte del pubblico ministero, ex art. 130 disp. att. c.p.p., del potere di formare il fascicolo di cui all'art. 416, comma secondo, c.p.p. mediante l'inserimento soltanto degli atti che si riferiscono alle persone ed alle imputazioni per cui richiede il rinvio a giudizio, a meno che non risulti da concreti elementi, recuperati anche attraverso investigazioni difensive, che la selezione abbia sottratto alla integrale discovery atti rilevanti per gli interessi della difesa. (La Corte aggiunge che, in ogni caso, la sanzione per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 416, secondo comma, c.p.p. è esclusivamente quella dell'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista la nullità dell'udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio).

Cass. pen. n. 36635/2005

In tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato la contumacia dell'imputato, sul presupposto che il certificato prodotto, attestante uno stato febbrile con temperatura superiore a 39 gradi, faceva riferimento al giorno precedente a quello dell'udienza e in esso non era indicato il domicilio per l'eventuale visita di controllo, osservando da un lato come i normali presidi terapeutici non sempre possono ridurre la temperatura corporea in ventiquattro ore e dall'altro che, in mancanza di indicazioni contrarie, la visita di controllo andava disposta al domicilio dell'imputato).

Cass. pen. n. 13351/2004

Il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento non deve limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro suo impegno professionale, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonchè i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie.

Cass. pen. n. 46044/2003

In tema di impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, spetta al difensore l'onere di prospettare in modo tempestivo e motivato le ragioni che gli impediscono di presenziare e di fornire specifica ragione della impossibilità di nominare un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., e il giudice di merito, nel bilanciamento degli interessi della difesa con quelli dell'amministrazione della giustiza, deve attribuire priorità all'esigenza di evitare che maturino i termini di prescrizione dei reati, in ciò tenendo conto non solo del tempo necessario per il giudizio di legittimità, ma anche di quello occorrente per un eventuale giudizio di rinvio.

Cass. pen. n. 46023/2003

Qualora il giudice, all'udienza fissata, accertato l'impedimento dell'imputato, sospenda o rinvii il dibattimento, fissando nuova udienza e disponendo nuova citazione dell'interessato, allorché sia stato osservato il termine minimo di comparizione per la prima udienza, non accorre accordare ancora un nuovo termine di pari durata, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito e l'ulteriore dilazione non trova alcuna giustificazione sotto il profilo logico o strettamente normativo.

Cass. pen. n. 31693/2003

La detenzione dell'imputato all'estero, non connessa al procedimento di estradizione, non costituisce legittimo impedimento a comparire in Italia nel procedimento pendente nei suoi confronti e non preclude, pertanto, la celebrazione del giudizio in contumacia, nel caso in cui lo stesso abbia rinunciato espressamente alla partecipazione al processo, manifestando un totale disinteresse personale, in modo assoluto, chiaro e definitivo, a prescindere dalla singola fase processuale di riferimento e dalla instaurazione eventuale di una procedura di estradizione.

Cass. pen. n. 19535/2003

In tema di procedimento di prevenzione, il legittimo impedimento a comparire all'udienza in camera di consiglio del soggetto proposto può rilevare solo ove sussista la richiesta di quest'ultimo di presenziare all'udienza; né tale richiesta può ritenersi implicita nell'istanza di rinvio formulata dal difensore, trattandosi di atto formale che deve provenire dall'interessato ed il relativo diritto non può essere esteso al difensore.

Cass. pen. n. 13619/2003

Una volta accertata l'esistenza dell'impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento e la sua assolutezza, il giudice è obbligato a disporre il rinvio ad altra udienza, non potendosi attribuire alcuna rilevanza all'ipotesi che l'evento impeditivo sia stato di proposito fatto cadere nella data, già nota all'imputato medesimo, fissata per la celebrazione del giudizio. (Nella specie, l'imputato era stato sottoposto, nello stesso giorno dell'udienza, ad intervento di angioplastica coronarica, la cui esecuzione in tempi brevi, pur segnalata come necessaria già due mesi prima dai sanitari che lo avevano in cura, era stata differita per ben tre volte senza apparente giustificazione).

Cass. pen. n. 32778/2002

Dà luogo a nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., in relazione all'art. 420, comma 1, stesso codice, il mancato avviso dell'udienza preliminare al difensore di fiducia dell'imputato.

Cass. pen. n. 22504/2002

La rinuncia a comparire in udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti indipendentemente dalla causa della detenzione, atteso che l'imputato detenuto nel caso in cui non voglia presenziare al dibattimento deve necessariamente esprimere in maniera esplicita il suo rifiuto, altrimenti il giudice ha l'obbligo di ordinare la sua traduzione, sia nel caso in cui egli sia detenuto per altro che nel caso in cui sia detenuto per il processo in corso. (Nella specie la Corte ha ritenuto che all'imputato, detenuto per altra causa, che aveva rinunciato a comparire non doveva essere notificata per estratto la sentenza di condanna, in quanto la sua posizione non era assimilabile a quella del contumace).

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