(massima n. 2)
In tema di giudizio contumaciale, qualora, in presenza di una rituale “vocatio in ius” e non risultando addotta l'esistenza di alcun legittimo impedimento, venga tuttavia omessa la formale declaratoria di contumacia dell'imputato, questi deve comunque ritenersi rappresentato, a tutti gli effetti, dal difensore presente e non ha, pertanto, diritto a essere avvisato della data della successiva udienza alla quale il processo venga eventualmente, per altra ragione, rinviato, valendo anche per lui l'avviso che, all'atto del rinvio, venga dato al suddetto difensore.