(massima n. 1)
Al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l'art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore. (In motivazione la Corte ha chiarito che, nella menzionata udienza camerale, la presenza delle parti č facoltativa e solo per l'imputato č espressamente previsto, dall'art. 599 comma secondo, c.p.p., che, ove abbia manifestato la volontā di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento).