(massima n. 1)
Il disposto di cui all'art. 420 ter c.p.p., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell'udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall'art. 97, comma quarto, c.p.p.. (Fattispecie relativa a rinnovazione dell'istruttoria disposta dal giudice di appello ai sensi dell'art. 599, comma terzo, c.p.p., nella quale la Corte di cassazione ha giudicato illegittima la decisione di procedere alla assunzione di una testimonianza in assenza del difensore dell'imputato e senza provvedere alla necessaria nomina di un difensore di ufficio).