(massima n. 1)
È inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza - giustificata da impedimento dell'imputato, documentato da certificato medico - inoltrata a mezzo fax, stante la previsione di cui all'art. 121 c.p.p. che statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria; mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall'art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria.