(massima n. 1)
In materia di esecuzione per espropriazione forzata, la nullità dell'ordinanza di vendita dell'immobile pignorato emessa senza la previa acquisizione della documentazione ipocatastale o per mancato aggiornamento (nel caso, dal 1991 al 1995) della documentazione medesima non risulta prevista da alcuna norma, e il principio di tassatività e tipicità che la connota non consente al giudice di integrare additivamente la disciplina delle nullità assolute (salvo il caso della deduzione di illegittimità costituzionale, che venga ritenuta non manifestamente infondata); né sanzione di nullità risulta del pari prevista dall'art. 498 c.p.c. (il quale prescrive di avvertire dell'espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione o alla vendita insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso) comportando soltanto che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 c.c., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un fatto illecito.